Responsabilità solidale e voucher, inizia la discussione alla Camera

E’ all’attenzione della Commissione Lavoro della Camera, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge di conversione del DL 25/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” (DDL 4373/C – Relatore On. Patrizia Maestri del Gruppo parlamentare PD).
 
Il provvedimento, in particolare, prevede disposizioni volte a :
 
abrogare gli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 recanti la disciplina del lavoro accessorio e prevedere un regime transitorio secondo il quale i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2017);
 
rivedere l’articolo 29 (sulla responsabilità solidale negli appalti) di cui al Dlgs 276/2003, come successivamente modificato ed integrato, con:
·         l’abrogazione della possibilità di una diversa regolamentazione, da parte dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, per l’individuazione dei metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
·         l’abrogazione della possibilità per il committente imprenditore o datore di lavoro di eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente viene meno la possibilità per il giudice di verificare l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all’azione esecutiva nei confronti del committente.
Resta confermato che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
 
Il decreto legge scade il 16 maggio p.v.e la materia dallo stesso trattata forma oggetto del referendum abrogativo, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2017, la cui data di svolgimento è stata fissata per il prossimo 28 maggio.