Requisiti partecipanti ATI

Il Decreto Legislativo 50/2016 ha profondamente innovato anche la normativa sulle ATI.
Per quanto riguarda il quesito posto all’attenzione, è da considerare come l’attuale art 48 “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici” non abbia ripreso la disciplina dettata dall’art. 92 comma 2 del precedente DPR 207/2010 in tema di “requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti”.
In effetti l’art. 83 comma 2 del nuovo codice rimanda all’emanazione delle Linee Guida dell’ANAC, da adottarsi entro un anno, la determinazione dei predetti requisiti.
Nelle more, il comma 14 art. 216 del nuovo codice, recante le disposizioni transitorie, prevede, fino all’entrata in vigore delle citate linee, e per quanto compatibili, l’applicabilità delle disposizioni della parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010. In queste ultime, rientra anche l’art. 92, contenente la disciplina relativa ai requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.
Si ricorda come detto art.92 reciti “i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
Allo stato ai sensi del comma 6 dell’art. 48 del nuovo codice “I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”.
Il disciplinare di gara, all’ultimo comma del punto III.1.4 (pag.6) determina come i raggruppamenti temporanei “debbano indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra di affari realizzata di cui al precedente punto III.1.2 e di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3 lett.a)”.
Non vi è dubbio che tale disposizione trovi applicazione all’ATI orizzontale predetta per la categoria OS11.