Regionalismo differenziato: siglati gli accordi preliminari con Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
L’art. 116, comma 3 della Costituzione, come riformato nel 2001, prevede la possibilità che alle Regioni vengano attribuite “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” nelle materie di legislazione esclusiva statale indicate all’art. 117, comma 2, lett. l), n) e s) e cioè organizzazione della giustizia di pace, istruzione e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, nonché nelle materie di legislazione concorrente Stato-Regioni indicate nell’art. 117, comma 3, fra cui vi sono il governo del territorio, la tutela e la sicurezza del lavoro, le grandi reti di trasporto e navigazione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la tutela della salute, ecc.
L’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto nel 2017 hanno avviato il percorso per il riconoscimento dell’autonomia “differenziata” e lo scorso 28 febbraio si è conclusa la prima fase della procedura con la firma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri degli Accordi preliminari fra Governo e singole Regioni.
L’art. 1 degli accordi stabilisce che “l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente ed è immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo”.
Ferma restando la possibilità di estendere i negoziati ad altre materie, gli accordi preliminari hanno circoscritto l’ambito di applicazione della nuova e maggiore autonomia regionale alle seguenti materie: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
In relazione a quest’ultima materia, si evidenzia che ciascun accordo contiene due tabelle (A e B) nelle quali vengono elencate le funzioni amministrative attribuite ex novo alle Regioni.
Il procedimento si concluderà con l’approvazione di una legge statale, di iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali. Tale legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una intesa tra Stato e Regione interessata (art. 116, comma 3, Costituzione).