Regime degli affidamenti relativi alle opere PNRR dopo il nuovo Codice
La Circolare, infatti, al fine di individuare la normativa concretamente applicabile, in primo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette successivamente all’entrata in efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici e, in secondo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica, relative alle medesime opere, indette specificamente, in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia, analizza i seguenti profili:
- 1) il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- 2) il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all’indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Si riportano, di seguito, i contenuti principali del provvedimento.
La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate.
Anzitutto, è opportuno ricordare che l’articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate-a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
L’articolo 226, comma 1, d’altro canto, stabilisce che “il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023”.
Dalla lettura delle due norme sorge l’esigenza di un chiarimento interpretativo, per le ipotesi in cui per le procedure finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 36 del 2023.
Al riguardo, ad avviso del MIT, l’articolo 225, comma 8, conferma, anche in vigenza del Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023.
Ciò conformemente alla voluntas legis del legislatore, laddove la stessa relazione illustrativa al nuovo Codice dei contratti pubblici, in parte qua rilevante, evidenzia come le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state invero “introdotte dalla legislazione [solo] al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”.
Pertanto, per il Dicastero, è da ritenersi ferma la “specialità delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell’ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse”.
La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia.
La Circolare analizza poi la normativa applicabile alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
A tal proposito, si ricorda che le disposizione prevede che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
Rispetto al sistema di aggregazione previsto per le opere PNRR e assimilate, il Ministero dell’Interno, con Comunicato del 17 dicembre 2021, aveva chiarito che con l’art. 52, comma 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 “viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, che era stata prevista dall’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all’acquisizione di forniture servizi e lavori…anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia”, facendosi comunque salve le modalità già previste dall’articolo 37 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù delle quali: 1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.
Successivamente, il MIT, con parere n. 1147/2022, aveva precisato che, in caso di affidamenti a valere, anche in parte su risorse PNRR e PNC —per lavori, di importi pari o superiori a 150.000 euro (fatta salva apposita qualificazione e comunque, non superiori a 1 milione di euro), i Comuni non capoluogo avessero l’obbligo di ricorrere alle strutture “sovracomunali” indicate al comma 4 dell’articolo 37 cit. oppure ad enti sovracomunali anche non qualificati, ma comunque riconducibili alle Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo.
In questo quadro, si inserisce la disposizione transitoria di cui all’articolo 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023, in base alla quale, per le procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, continuano ad applicarsi anche successivamente al 1°luglio 2023.
Sul punto, il MIT evidenzia che la volontà legislativa sia quella di prevedere un regime normativo “speciale” e derogatorio, allo scopo di favorire la celere realizzazione delle opere de quibus, nonché, l’indubbia volontà di cristallizzare il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto (seppure in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016) dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del d.l. n. 77/2021, anche al fine di favorire certezza del diritto e prassi consolidate.
Ciò confermerebbe, quindi, la volontà di “considerare le norme derogatorie – in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti e afferenti ad affidamenti PNRR/PNC – quali disposizioni speciali, costituenti ex se un corpus normativo, in relazione al quale le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte dal d.l. 77/2021, restano ferme ed efficaci nel tempo anche (e nonostante) intervenute successive modifiche normative alla disciplina (derogata)”.
Prime indicazioni operative per le stazioni appaltanti.
Infine, il MIT fornisce alcune indicazioni alle stazioni appaltanti, chiarendo, anzitutto, che “le indicazioni interpretative fornite non possono esonerare le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, dall’attivarsi tempestivamente per conseguire “a regime” i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, in virtù dei requisiti ivi previsti”.
Le stazioni appaltanti sono quindi esortate ad attivarsi per l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione previsto dal D.lgs. 36/2023, ricordando che la qualificazione con riserva, prevista dall’articolo 9 dell’allegato II.4 abbia durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti de quibus debbano presentare domanda per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
Si allega il testo della Circolare.