Reddito di cittadinanza e lavoro, linee guida sull’attività ispettiva
Con l’allegata Circolare n. 8/2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in merito alle disposizioni introdotte dalla L. n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, in merito al reddito di cittadinanza – Rdc.
In particolare, nel ricordare che il Rdc non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando i limiti reddituali e patrimoniali previsti, e nel ribadire l’obbligo in capo al beneficiario di comunicare le variazioni inerenti la situazione occupazionale e patrimoniale del nucleo familiare o le modifiche nella sua composizione, l’Ispettorato ha precisato che gli ispettori dovranno, successivamente alla concessione del Rdc, accertare il non svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Rdc.
Sono state, pertanto, delineate le fattispecie di reato di cui all’allegato art. 7 del decreto suddetto, dirette ad ottenere indebitamente il beneficio o a conservarne illegittimamente il godimento.
Con particolare riferimento al reato di cui al comma 2[1], è stato specificato che non rileva lo svolgimento di per sé di un’attività lavorativa, se compatibile, quanto l’omessa comunicazione del reddito percepito che, ove comunicato, avrebbe potuto comportare la riduzione o la perdita del beneficio stesso.
Pertanto, in fase di verifica, gli ispettori dovranno valutare le eventuali omesse comunicazioni delle “variazioni del reddito (…)”.
E’ stato, inoltre, ricordato che, ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. h), del D.L. n. 4/2019, è disposta la decadenza del Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare: “viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9”.
E’ stata, altresì prevista, all’art. 7, comma 15 bis, l’applicazione dell’aumento del 20% degli importi della c.d. “maxisanzione”, anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc. Non sussistendo, però, una impossibilità giuridica all’assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo “in nero” accertato.
[1] L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni