Qualificazione SOA e Subappalto necessario: chiarimenti ANAC

Con la delibera n. 332 del 9 settembre 2026, l’ANAC ha fornito chiarimenti in materia di qualificazione negli appalti di lavori, con particolare riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, al subappalto necessario e ai limiti del soccorso istruttorio.
La vicenda trae origine dall’esclusione da una procedura di gara di un operatore economico che, pur in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori, non disponeva della qualificazione richiesta per tutte le lavorazioni scorporabili e non aveva dichiarato di voler ricorrere al subappalto. L’operatore aveva quindi contestato l’esclusione dinanzi all’ANAC.
L’Autorità ha chiarito che l’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 deve essere interpretato in modo sistematico con l’art. 2, comma 2, dello stesso Allegato e con l’art. 100 del Codice. In tale quadro, il concorrente singolo può partecipare alla gara facendo valere la qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori, purché le lavorazioni per le quali non possiede la necessaria qualificazione siano eseguite da un operatore qualificato, anche mediante il ricorso al subappalto necessario.
L’Autorità ha richiamato inoltre l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 12 del d.l. n. 47/2014 ad opera del d.lgs. n. 209/2024, tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria. L’affidatario può quindi eseguire direttamente soltanto le lavorazioni per le quali è qualificato.
Quanto al subappalto necessario, l’ANAC ha ribadito che, pur avendo una funzione diversa rispetto a quello facoltativo, è soggetto al medesimo regime dichiarativo. Il concorrente deve manifestare espressamente, entro il termine di presentazione dell’offerta, la volontà di ricorrervi, indicando i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, secondo la disciplina di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.
La mancata dichiarazione del subappalto necessario non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando ciò comporti una modifica sostanziale della domanda di partecipazione e delle modalità di qualificazione dichiarate in gara, in violazione del principio della par condicio.
Alla luce di tali considerazioni, l’ANAC ha ritenuto conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante, che aveva disposto l’esclusione dell’operatore economico per carenza dei requisiti di qualificazione e mancata dichiarazione del ricorso al subappalto necessario.