Punteggi da assegnare ai criteri di una oepv – Parere precontenzioso Anac

L’ANAC ha avuto modo di precisare come, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia legittimo il comportamento della stazione appaltante che attribuisca un peso elevato, quasi assoluto, alla componente qualitativa/tecnica, rispetto a quella economica. 

L’attribuzione per l’effetto alla Commissione di gara di un’assoluta discrezionalità nell’affidamento, non risulta lesivo degli interessi degli operatori economici, in quanto precisa l’Autorità la scelta operata in relazione “ai criteri di valutazione delle offerte” è sindacabile, secondo il costante orientamento giurisprudenziale “in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole e irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili”.

D’altronde, continua il Parere “ l’art. 108 comma 4” del Decreto Legislativo 36/2023, prevede “per l’offerta economica solo un eventuale limite massimo, ma non quello minimo” ed il legislatore ha privilegiato una “valutazione qualitativa dell’offerta”.

Tale principio, oltre ad essere confermato nel successivo comma 5 dell’art. 108,  è peraltro sancito anche nelle Linee Guida n.2 “che sebbene riferite alla disciplina previgente possono essere tuttavia pacificamente adottate in via ermeneutica” essendo quindi possibile “assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo)”.

Per questo è da considerarsi ammissibile la determinazione, in sede di individuazione dei punteggi da assegnare ai criteri di un’offerta economicamente più vantaggiosa,  di un punteggio pari a 99 all’offerta tecnica e 1 all’offerta economica.

Deliberazione n.346. 25.Peso.punteggio.offerta