Con tale decreto, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 209, comma 16 del Codice dei contratti, vengono fissati i criteri per la determinazione del compenso che spetta al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina.
In particolare, è previsto che tale compenso non può superare i limiti fissati nella tabella inserita nell’allegato A al decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.
Si allega il testo del decreto e si fa riserva di ulteriore commento.