Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – FAQ e attività formativa

Per opportuna informativa, si fornisce in allegato la nota emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5546/17, contenente 28 FAQ in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed alle relative indicazioni al personale ispettivo ed alle procedure che lo stesso ispettorato è tenuto ad adottare.
 
In particolare, la nota in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio per una migliore conoscenza, chiarisce che il personale degli Istituti, una volta completati gli incontri formativi previsti sul territorio dalla Direzione Centrale, ossia a decorrere dal 10 luglio scorso, è tenuto ad adeguarsi, nell’adozione del provvedimento di sospensione con specifico riferimento all’impiego dei lavoratori “in nero” e nella  procedura di revoca dello stesso, conformemente alle indicazioni della stessa Direzione Centrale.
 
Il provvedimento di revoca, chiarisce la nota in oggetto, salvo circostanze e necessità particolari, di norma deve essere adottato dal personale che ha provveduto a comminare la sospensione. In sintesi, possono adottare il provvedimento di revoca: il personale ispettivo che ha adottato il provvedimento (sia INL, sia INPS, sia INAIL); altro personale ispettivo (sia INL, sia INPS, sia INAIL); il dirigente della sede territoriale dell’INL o suo delegato.
 
In riferimento al settore edile, tra le FAQ allegate, la numero 28 ribadisce quanto già chiarito dal Ministero del lavoro con nota prot. n. 19570/15 in ordine alle modalità di regolarizzazione dei lavoratori ai fini della revoca della maxisanzione. Per la regolarizzazione dei lavoratori, infatti, è necessaria una verifica degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione. Pertanto, nei confronti delle imprese del settore edile, ferma restando l’emanazione della prescrizione obbligatoria che, rispetto alla sospensione dell’attività imprenditoriale, ha carattere principalmente sanzionatorio, gli ispettori devono verificare che:
 
–  ai fini della sorveglianza sanitaria: sia stata effettuata la visita medica di idoneità alla mansione specifica; in sua assenza potrà essere considerata sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa. In tal caso i lavoratori interessati non dovranno essere adibiti a mansioni lavorative per le quali vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria fino al prescritto giudizio di idoneità;
 
–  ai fini della formazione: in analogia con quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del dicembre 2011 (rep. n. 221), punto 10, sia stata programmata la formazione in modo da concludersi entro il termine di 60 giorni e sia stata richiesta la collaborazione con gli organismi paritetici, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, ove esistenti, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda;
 
–   ai fini dell’obbligo informativo: lo stesso sia comprovato attraverso l’esibizione di idonea documentazione (dichiarazione controfirmata dal lavoratore interessato).