Project financing – Regime IVA del canone di concessione – Risposta 211/E/2020
Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.211/E del 13 luglio 2020, avente ad oggetto il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA del canone previsto nell’ambito di una concessione in project financing mediante la quale è stata attribuita dal Comune ad una società la gestione economica e la valorizzazione di un polo museale (interventi necessari all’avvio dei servizi, biglietti d’ingresso, merchandising, affitto a privati delle sale ecc…).
Al riguardo, il Comune chiede di conoscere il corretto regime IVA applicabile alla fatturazione eseguita dalla società concessionaria a fronte del ricevimento del canone di concessione.
In particolare, l’istante chiede se il canone possa configurarsi come un “corrispettivo” correlato all’esecuzione dei servizi di gestione e valorizzazione del complesso museale da parte della società concessionaria, e se sia, quindi, da ricomprendere nel campo di applicazione dell’IVA
In caso affermativo, l’istante ritiene che il canone da versare per la prestazione dei servizi offerti dalla società sia esente da IVA, in base alla specifica disposizione che prevede tale regime per le «prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili» (cfr. l’art. 10, co.1, n.22, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Al riguardo, richiamando anche propri precedenti chiarimenti di prassi l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 211/E/2020 chiarisce che:
- il canone versato dal Comune alla società concessionaria, in project financing, dei servizi connessi allo sfruttamento economico dell’area museale, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, poiché costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, come si evince anche da alcune disposizioni specifiche della Convenzione sottoscritta con la società, «che testimoniano l’effettiva corrispettività tra le somme erogate e l’attività finanziata (cfr. Circolare n. 34/E del 22 novembre 2013)»;
- «il canone è corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi svolte nell’ambito della concessione», con la conseguenza che queste si caratterizzano, nel loro insieme, come una “generica obbligazione di fare”, come stabilito dall’art.3, co.1, del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, nel caso di specie, alla prestazione di servizi eseguita dalla società concessionaria non risulta applicabile il citato regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni proprie dei musei, ed il canone di concessione deve essere assoggettato ad IVA, con l’aliquota ordinaria del 22%.
Per completezza, si evidenzia che la fatturazione relativa al ricevimento del canone di concessione, eseguita dalla società nei confronti del Comune, è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “split payment” – art.17-ter del D.P.R. 633/1972), in corso di proroga per un ulteriore triennio.
Al riguardo, l’ANCE sta proseguendo con forza le proprie iniziative, presso tutte le competenti Sedi nazionali e comunitarie, volte a bloccare la prosecuzione dell’applicazione dello “split payment”, che sottrae ulteriore liquidità alle imprese di costruzioni, visti anche i tempi eccessivi per il rimborso del credito IVA generato da tale meccanismo