Programma periferie: le FAQ della Presidenza del Consiglio aggiornate al 14 luglio

Mentre si fa sempre più ravvicinata la data ultima (ossia il 29 agosto 2016) per poter partecipare al bando nazionale (DPCM 25 maggio 2016 – GU n. 127 dell’1/7/2016) per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie sul sito della Presidenza del Consiglio sono pubblicate costantemente le risposte ai quesiti formulati dai Comuni e riguardanti le modalità di partecipazione al bando: si va da aspetti meramente procedurali (su chi sono ad esempio i soggetti proponenti legittimati a inoltrare la domanda) a questioni riguardanti la tipologia degli interventi ritenuti ammissibili.

Finora sono state pubblicate quattro raccolte di FAQ quelle del 16 giugno e 23 giugno, già segnalate con precedenti news Ance e le due più recenti quella del 6 luglio e quella del 14 luglio.

Di seguito si riporta una selezione di alcune risposte contenute nelle quattro raccolte suddivise per argomento:

PROPONENTI

Ai sensi dell’art. 3, co. 3 del bando sono ammesse le seguenti modalità di partecipazione:

  1. La città metropolitana può presentare una proposta che riguardi solo progetti specifici relativi al comune con il maggior numero di abitanti (che dovrà avere importo massimo di 18 milioni), sottoscritta dal Sindaco del comune medesimo; oppure può presentare una proposta che riguardi solo progetti specifici dei comuni interni al perimetro metropolitano (per un importo massimo di 40 milioni), sottoscritta dal Sindaco della città metropolitana o, infine, può presentare un’unica proposta che riguardi sia progetti del comune del territorio metropolitano con il maggior numero di abitanti  sia quelli che interessino gli altri comuni dell’area metropolitana. In tal caso la proposta deve essere sottoscritta dal Sindaco della città metropolitana.
  2. I comuni capoluogo di provincia possono presentare domanda autonoma di partecipazione al bando per progetti specifici riguardanti zone/edifici ecc. ricompresi nell’area comunale.
  3. I comuni facenti parti del perimetro della città metropolitana non possono, invece, presentare autonomamente proposte di partecipazione al bando.
  4. La domanda non può essere presentata da una Unione di Comuni.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

  1. Le aree oggetto della proposta devono essere indicate dal sindaco del comune proponente o dal sindaco della città metropolitana con atto formale allegato alla domanda. Non sono previsti specifici criteri per l’individuazione del degrado/marginalità ecc.. Non è richiesto che l’atto del sindaco sia emanato sotto forma di provvedimento autonomo essendo sufficiente che sia inserito nella delibera di approvazione del progetto.

TIPOLOGIA INTERVENTI

Gli interventi possono riguardare:

  • strutture private di interesse pubblico.  In tal caso occorrerà presentare una scheda relativa ai soggetti privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del relativo apporto finanziario e le relative intese o accordi sottoscritti. Le modalità di coinvolgimento di eventuali soggetti privati dovranno, inoltre, prevedere procedure di evidenza pubblica (art. 5).
  • strutture edilizie esistenti destinate in misura totale o prevalente a edilizia residenziale pubblica;
  • ambiti urbani non contigui, purchè accumunati da medesime finalità di recupero e rifunzionalizzazione;
  • centri storici se presentano situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;
  • aree industriali dismesse incluse nei SIN per attività di bonifica finalizzata al recupero delle aree per destinazioni di interesse pubblico se conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e all’interno di una proposta complessiva di interventi integrati e coordinati tra loro, riguardanti una o più delle tipologie di azione previste all’art. 4, comma 3.
  1. E’ possibile presentare un progetto che preveda la demolizione e ricostruzione di un edificio destinato ad uso pubblico, purché l’intervento sia conforme allo strumento urbanistico vigente.
  2. Il comune può presentare progetti di riqualificazione e sviluppo riguardanti l’attuazione di piani particolareggiati (o strumenti urbanistici analoghi) su aree private oggetto di convenzione urbanistica con il comune, qualora i proponenti il piano siano stati selezionati previa procedura di evidenza pubblica.
  3. E’ possibile la realizzazione di nuove opere in aree con destinazione urbanistica compatibile se conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente;
  4. Le opere realizzate da soggetti privati a scomputo di oneri ed extra oneri di urbanizzazione non possono essere incluse nel progetto quali quote di cofinanziamento privato.
  5. Un intervento non ancora attuato ma previsto dai piani urbanistici vigenti che comporti l’impermeabilizzazione di aree scoperte è considerato “consumo di suolo”.

FINANZIAMENTI

  1. Il contributo finanziario dei privati può essere rappresentato anche da apporti in termini “reali” quali ad esempio: il conferimento di un immobile e/o altro asset al progetto.
  2. Il contributo finanziario del privato (art. 7, comma 1 – punto b) della misura minima del 25% va riferita al costo complessivo dei progetti costituenti la proposta oggetto della richiesta di finanziamento.
  3. Non è prevista una percentuale minima di cofinanziamento e il finanziamento può coprire anche il 100% dei costi ammissibili. Tuttavia, la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati rappresenta uno dei criteri di valutazione dei progetti.

GARANZIE FINANZIARIE

  1. Nelle intese o accordi da sottoscrivere con i soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto ai sensi dell’ art. 5, comma 1, lettera d) del bando la necessità di prevedere da parte dei privati la presentazione di una garanzia finanziaria a supporto dell’impegno al cofinanziamento  (fideiussione, lettera di credito, ecc.) dipende dal tipo di cofinanziamento previsto. I profili finanziari saranno comunque disciplinati in sede di convenzione, prevedendo le misure necessarie a garanzia dell’adempimento del impegno assunto.

SPESE AMMISSIBILI

  1. Nei costi di realizzazione dell’intervento l’art. 8 del bando prevede che siano riconosciuti i costi di progettazione, nel cui quadro finanziario, allegato al progetto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, possono essere incluse, a titolo esemplificativo, spese per direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, indagini, attività di consulenza, collaudi, ecc., dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori, dei costi per la realizzazione dell’intervento, ai sensi del D.lgs n. 50/2016.

RAPPORTI DEL DPCM 26/5/2015 CON IL BANDO DI CUI AL DPCM 15/10/2015

  1. Le proposte possono riguardare ambiti per i quali è stata presentata anche domanda di partecipazione al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (DPCM 15/10/2015) di cui non è noto l’esito. Qualora fossero ammessi a finanziamento decadranno, in tutto o in parte, dall’eventuale finanziamento concesso dal presente bando.

Tutte le FAQ finora pubblicate sono allegate alla presente news e disponibili anche sul sito: http://www.governo.it/articolo/bando-la-riqualificazione-urbana-e-la-sicurezza-pubblicato-il-dpcm-25-maggio-2016/4875

In Allegato: FAQ 16 giugno – FAQ 23 giugno – FAQ 6 luglio – FAQ 14 luglio

FAQ 16 giugno 2016

FAQ 23 giugno 2016

FAQ 6 luglio 2016

FAQ 14 luglio 2016