Programma periferie: il Governo rivede la procedura di erogazione del finanziamento

La Presidenza del Consiglio con il Dpcm 16 febbraio 2017 (GU n. 40 del 17/2/2017) ha apportato alcune modifiche ai Decreti che regolano lo svolgimento del Programma periferie (Dpcm 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016) nelle parti in cui vengono disciplinate le anticipazioni delle quote di finanziamento.

A seguito della modifica, l’erogazione delle singole quote di finanziamento avverrà per stati di avanzamento dei lavori e non più per la maggior parte (60%) a fine lavori.

In particolare, le quote di finanziamento saranno così erogate:

  • 20% all’esito della verifica dell’effettiva approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi da parte degli enti locali e del rilascio di tutte le autorizzazioni/ nulla osta necessari per realizzare gli interventi da parte delle autorità competenti;
  • 30% all’esito della verifica dello stato di avanzamento lavori pari al 40% del progetto;
  • 30% all’esito della verifica dello stato di avanzamento lavori pari al 70% del progetto;
  • 15% all’esito della verifica dello stato di avanzamento lavori pari al 100% del progetto;
  • 5% all’esito della verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi e della corretta esecuzione delle opere nonché della approvazione degli atti di collaudo.

Nel frattempo, lo scorso 18 febbraio è stata siglata la prima (con il Comune di Cagliari) delle convenzioni fra la Presidenza del Consiglio e i singoli enti locali collocati nei primi 24 posti della graduatoria. Si ricorda che, in base all’art. 2 del Dpcm 6 dicembre 2016, le convenzioni devono essere stipulate entro il 28 febbraio 2017.

 

In allegato il Dpcm 16 febbraio 2017

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