Programma innovativo per la qualità dell’abitare
Dopo il Piano Città del 2012, il Piano periferie del 2014 e il Programma straordinario periferie del 2015, la Legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) ha varato un nuovo piano di intervento sulla città, denominato “Programma innovativo per la qualità dell’abitare”, questa volta focalizzato sulla riduzione del disagio abitativo e sulla riqualificazione e l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale sociale, “in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo” (Art. 1, commi 437- 443).
Per l’attuazione del programma – conosciuto anche come “Piano rinascita urbana” – viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, un fondo apposito con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni/€ in 14 anni.
Sono ammessi a presentare proposte di intervento solo soggetti pubblici (Regioni, Città metropolitane, Comuni capoluoghi di Provincia, Città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti). Per altro andranno chiariti i rapporti tra proposte regionali e proposte degli altri enti locali territoriali.
L’attuazione del Piano, nella fase iniziale, è rimessa a due provvedimenti:
- un Decreto del Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi entro il 29 febbraio 2020, con cui devono essere definiti i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte da trasmettere al Ministero, l’entità massima del contributo e i tempi e le modalità di erogazione, nonché i criteri per la selezione delle proposte, fra i quali si segnalano l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati;
- un Decreto del Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi entro il 30 gennaio 2020 (termine verosimilmente destinato a slittare), con cui sono nominati i componenti dell’Alta Commissione, istituita presso lo stesso Ministero, a cui sarà affidata la valutazione e la selezione delle proposte di intervento ammissibili al finanziamento.
Gli interventi selezionati – in relazione ai quali i comuni potranno prevedere, tra l’altro, l’esclusione dal pagamento del contributo di costruzione – saranno approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture.
Si evidenzia che la legge di Bilancio 2020 contiene una serie di altre disposizioni che, richiamando la generica finalità della rigenerazione urbana e dello sviluppo sostenibile, dispongono a vario titolo l’assegnazione dei seguenti finanziamenti:
- 500 milioni/€ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 destinati ai Comuni per investimenti in materia di efficientamento energetico (anche degli edifici di proprietà pubblica) e per lo sviluppo territoriale sostenibile. Con successivo DM è effettuata la ripartizione (art. 1 commi 29-37);
- 8,5 miliardi/€,per il periodo 2021- 2034, destinati ai Comuni per la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, il miglioramento del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi 42-43). Con successivo Dpcm da adottarsi entro il 31 gennaio 2020 saranno individuati i criteri e le modalità di riparto;
- Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (art. 1 commi 44-46);
- 6 miliardi/€, per il periodo 2021-2034, destinati alle Regioni a statuto ordinario, per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza e lo sviluppo, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica, per le infrastrutture sociali e le bonifiche dei siti (art. 1, comma 66).