Progettazione e Responsabile procedimento: indicazione Anac sulle linee guida
Sono pervenute all’Autorità nazionale anticorruzione, in acronimo ANAC, alcune richieste di chiarimenti relative alle Linee guida n. 1 e n. 3.
L’Autorità ha, infatti, ritenuto di predisporre alcune “indicazioni interpretative” al fine di fornire i necessari chiarimenti, attesa la rilevanza generale delle questioni prospettate e considerata la necessità di assicurare il consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, così come richiesto dall’art. 213, comma 2, del codice.
In particolare, per quanto riguarda il Comunicato del Presidente ANAC del 14 dicembre 2016, concernente ‘Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»’, si evidenzia il seguente passaggio:
“I servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice e, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Ciò a condizione che l’intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo.
Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l’inammissibilità delle offerte in aumento sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice”.
Per quanto riguarda le Linee guida n. 3, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, di cui al secondo Comunicato del Presidente ANAC del 14 dicembre 2016, la stessa Autorità ricorda che queste sono entrate in vigore il 22/11/2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 213, comma 2, del Codice.
Così come previsto dall’articolo 217, co.1, lett. u) del Codice, l’Autorità, nelle precisazioni, effettua la ricognizione delle disposizioni abrogate con l’introduzione delle linee guida n. 3/2016. In particolare, non devono più ritenersi vigenti le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, del DPR n. 207/2010 (cfr. art. 216, comma 8 del Codice).
Per quanto riguarda il regime transitorio, si precisa che tutte “le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 33/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni”.
Ciò posto, l’ANAC chiarisce la portata del “paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016, rubricato «Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP»”.
In particolare, quest’ultimo “stabilisce che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.
La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio – per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima.
In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.