Procedura di bonifica: la competenza torna ai Comuni
Le Regioni possono trasferire le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati, nonché quelle relative alle autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti agli enti locali: è quanto stabilisce il decreto-legge 104/2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Il provvedimento, in linea con quanto richiesto dall’Ance, ha risolto la situazione di grave impasse che si era creata all’indomani della sentenza 160/2023 della Corte Costituzionale, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia 30/2006 e che rischiava di avere gravi ripercussioni su tutti i processi di rigenerazione urbana e risanamento dei suoli, nonché inevitabilmente sulle opere del PNRR.
In particolare, l’art. 22 del decreto-legge 104/2023 stabilisce che: “Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” Con la medesima legge regionale devono essere anche disciplinati:
- i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione;
- il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni stesse;
- l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime.
Come auspicato dall’Ance, sono state, inoltre, fatte salve le disposizioni regionali che hanno trasferito le funzioni amministrative predette, vigenti all’11 agosto 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 104/2023.
Il provvedimento è stato ora trasmesso al Senato della Repubblica per l’iter di conversione in legge che dovrà avvenire entro il prossimo 9 ottobre.