Primo via libera al DL Terremoto 2017, il punto sulle novità del provvedimento
L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge recante “DL 8/2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″ (DDL 4286/C – Relatore On. Chiara Braga del Gruppo Parlamentare PD), con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra le novità si segnalano, in particolare, le seguenti:
-per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al Progetto Casa Italia, anche a seguito degli eventi sismici delle aree del centro Italia nel 2016 e 2017, viene prevista l’istituzione di un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti per la cura e valorizzazione del territorio e delle aree urbane, nonché del patrimonio abitativo, anche con riferimento a alla sicurezza ed efficienza energetica degli edifici – ferme restando le competenze in capo al Dipartimento della protezione civile e delle altre amministrazioni competenti in materia -con lo stanziamento di 1.300.000 euro per il 2017 e 2.512.000 per il 2018;
-viene prorogato dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine, di cui all’art. 6 del Dl 192/2016, convertito dalla L. 225/2016, per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Viene, altresì, prorogato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l’invio della comunicazione al debitore, da parte dell’agente della riscossione, relativa all’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse.
Viene, inoltre, chiarito che, ai fini dell’accesso alla procedura di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale (sulla tematica il Consiglio dei Ministri varerà nella seduta del 24 marzo c.m. un apposito decreto legge);
per approfondimenti si veda la News dell’Area Fiscalità del 21 marzo 2017
-viene disposta la destinazione delle risorse della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazioni dei beni culturali di cui all’art. 2, comma 5, del DPR 76/1998, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Tale assegnazione è disposta in deroga ai criteri di ripartizione delle risorse dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui al DPR 76/1998;
-viene riformulata la norma che disciplina i rapporti tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria degli stessi al fine di evitare conflitti d’interesse, disponendo che, in ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa (v. al riguardo la notizia di “Interventi” del 10 marzo u.s.);
-tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del DL 189/2016 anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge stesso, viene istituito un nuovo elenco, denominato “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017” costituente l’allegato 2-bis del medesimo decreto-legge con elencati ulteriori nove Comuni della Regione Abruzzo;
-viene prevista l’applicazione delle norme di cui all’art.35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 (Codice appalti), sull’anticipazione del prezzo, anche agli interventi relativi al DL 39/2009 (sisma Abruzzo) e ai relativi contratti;
-viene demandata ad una apposita ordinanza commissariale la disciplina di modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;
-viene precisato che gli incarichi per gli studi di microzonazione sismica vanno affidati a professionisti iscritti all’Albo professionale, di particolare e comprovata esperienza;
-al fine di assicurare la continuità del culto, viene stabilito che i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni indicati dal testo, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali all’effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. Ove nel corso dell’esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisionale, nei limiti comunque di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti suddetti sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L’elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015 su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del D.Lgs 42/2004, l’inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Commissione paritetica regionale di cui all’art. 16 comma 4, del DL 189/2016 (1° DL sisma);
-vengono previste modalità semplificate di notificazione e comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all’art.54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, (ivi compresa la notificazione di cui all’art. 28 comma 6, del DL n. 189 del 2016 sulla rimozione dei materiali derivanti da crolli parziali o totali degli edifici pubblici o privati), connesse agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare, le stesse si effettuano per pubblici avvisi, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell’identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere. Copia dell’atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia o della regione interessati;
-vengono modificate le norme sulle modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per l’installazione delle strutture temporanee prevedendo che il sorteggio può anche essere effettuato nell’ambito degli elenchi regionali, limitando l’invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte all’Anagrafe o negli elenchi prefettizi;
-viene ammessa nell’ambito della ricostruzione pubblica e privata delle aree terremotate di cui all’articolo 2 del DL n. 74 del 2012 (sisma Emilia-Romagna-Veneto), in caso di concordato con continuità aziendale dell’impresa appaltatrice, la possibilità, in particolare, di effettuare i pagamenti da parte della stazione appaltante, su richiesta dell’impresa stessa, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera incaricati. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate. Viene, inoltre, previsto di indicare l’importo dei fondi e dei contributi, da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o dai fornitori con posa in opera, nello stato di avanzamento lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori. L’erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alle white list (ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 74 del 2012);
-con riferimento agli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, viene disposto che l’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Dl 39/2009, sia concesso solo all’interno dello stesso comune;
-vengono estesi all’anno 2017 i finanziamenti concessi dall’articolo 24 del D.L. n. 189/2016 per gli interventi previsti, a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici. Si tratta, in particolare, dei finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti ed, a tal fine, si introduce la previsione che almeno il 70 per cento delle risorse stanziate sia riservato a tali finanziamenti;
-viene prorogato di 30 giorni il termine previsto dal testo per l’approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del decreto e vengono, altresì, disposte, in particolare, norme in deroga al D.Lgs 152/2006 (Codice ambiente) e al DL 69/2013 sui materiali da scavo provenienti da cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) che possono essere spostati in altra area, per un periodo non superiore a 18 mesi, assumendo fin dall’origine la qualifica di sottoprodotto, con obbligo prima di rimuoverle di analizzarle verificando che la composizione non superi i valori limite di CSC;
-viene disposto che, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dall’apposito decreto ministeriale;
-viene prorogato dal 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2017 il termine di scadenza per la presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD), relativo alla raccolta dei rifiuti, per i soggetti obbligati alla presentazione e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017;
-sulla ripresa della riscossione, per i tributi non versati al 16 dicembre 2017, viene previsto che il versamento delle ritenute alla fonte non operate dai sostituti d’imposta su richiesta degli interessati (c.d. busta pesante) può essere disciplinato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, nei limiti della disponibilità del Fondo rotativo, di cui all’art. 1 comma 430 della L. 208/2015;
-viene previsto, al fine di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, che il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – previo accordo con l’Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori – concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016;
-con una norma aggiuntiva viene previsto che le istanze di agevolazione finanziaria a valere sull’articolo 43 del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, saranno esaminate prioritariamente. I progetti suddetti saranno oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui all’articolo 43 suddetto, tra il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l’impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate;
-nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, viene attribuito il credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali di cui all’art. 1, comma 98 e seguenti, della L.208/2015, fino al 31 dicembre 2018, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
-viene introdotta una norma di modifica dell’art.14 del DL 189/2016 in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. Nello specifico vengono inseriti quali destinatari del contributo per la ricostruzione, ripristino e riparazione, gli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ai fini del riconoscimento del contributo suddetto i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all’individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili, oppure classificati non utilizzabili, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l’elenco degli immobili. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione – Vicecommissario, all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà;
-vengono introdotte norme in materia di interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. In particolare, per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse per ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art.1, commi 161 e 165, della L.107/2015 (“Buona scuola”), come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell’istruzione che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti. A decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell’ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del DL 104/2013, convertito dalla L.128/2013, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l’adeguamento antisismico dell’edificio.
Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del DL 104 suddetto. Viene, altresì, previsto che entro il 31 agosto 2018 ogni immobile scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con priorità per quelli situati nei Comuni individuati dal DL 189/2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica;
-vengono dettate apposite norme sugli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività economiche produttive, di cui all’art. 5 comma 2 lett. g del DL 189/2016, che in via prioritaria devono essere effettuati nel territorio dello stesso Comune di svolgimento dell’attività;
-viene modificata la norma sull’acquisizione a titolo oneroso al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di immobili ad uso abitativo per l’assistenza della popolazione, prevedendo, in particolare: l’estensione delle acquisizioni anche a immobili resi agibili dal proprietario, in base alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita; la risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato per l’acquisizione dell’immobile, se non reso agibile dal proprietario entro il predetto termine.
In corso di esame in Aula sono stati accolti dal Governo alcuni Ordini del giorno, tra cui, in particolare, l’OdG n. 77 (primo firmatario l’On. Salvatore Matarrese del Gruppo parlamentare CI), in cui, come auspicato dall’ANCE (si veda, al riguardo, notizia di “Interventi ANCE” del 10 marzo scorso) viene impegnato l’Esecutivo ad individuare “soluzioni operative che, anche mutuando il sistema già previsto per le white list esistenti nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, consentano alle imprese di operare anche per la ricostruzione privata a seguito della presentazione dell’istanza di iscrizione all’Anagrafe, restando valide le cautele di legge già previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione”.
Il decreto legge, che scade il 10 aprile prossimo, passa ora all’esame del Senato.
Si veda precedente del 17 febbraio 2017.
In allegato OdG n. 77.