Prevenzione e Sicurezza sul lavoro: chiarimento sul modello OT24 per il 2017
Con la nota n. 4131/17, di cui si allega copia, l’Inail ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del nuovo modello OT 24 per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
In particolare, ha ricordato l’Istituto, le aziende sono tenute a presentare un’unica domanda che potrà fare riferimento a tutte le Pat nel caso di selezione di interventi generali presenti nelle sezioni A, B e D del nuovo modello OT 24 2017, oppure a singole Pat nel caso di interventi individuati nelle sezioni C ed E.
In queste ultime due sezioni, peraltro, sono presenti alcuni interventi il cui punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda; nel caso in cui nella medesima Pat fossero presenti più voci di tariffa, il punteggio sarà automaticamente quello del settore produttivo per il quale è previsto il valore più alto.
La nuova procedura on line 2017, diversamente da quella del 2016, in relazione alla scelta di un intervento nella sezione A (Sistemi di Gestione della Sicurezza e salute sul lavoro), considera, in un’ottica di semplificazione, automaticamente tutte le Pat aziendali, senza dover selezionare le singole Pat oggetto dell’intervento.
Per ciò che concerne gli interventi rappresentati nella sezione B (Responsabilità sociale), ai fini del raggiungimento del punteggio 100, soglia minima per poter accedere alla riduzione in oggetto, le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell’ambito della medesima sezione, essendo presente un numero consistente di interventi, ben 45, attinenti il tema della responsabilità sociale.
In relazione alla sezione A, punto 1, l’Inail ha chiarito che in caso di processi aziendali, nel caso di specie una fusione per incorporazione, il soggetto subentrante conserva l’esperienza statistica maturata nonché l’anzianità del cedente i quali, laddove vi siano i presupposti, permettono l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa ex art. 24 del MAT.
Un ultimo chiarimento ha interessato la sezione E, punto 8, nella quale l’Inail ha confermato la validità, ai fini del riconoscimento del beneficio, del sistema “uomo a terra” anche con la formula leasing/noleggio; tali forme contrattuali, infatti, non compromettono le finalità prevenzionistiche dell’intervento.