Prepensionamento per lavori usuranti: definiti i termini per le domande

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 794/17, ha riepilogato le novità introdotte dall’art. 1, commi da 206 a 208, della L. n. 232/16 (Legge di Bilancio 2017) in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, così come individuate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 67/11, modificato dalla L. n. 214/11.  
 
In virtù delle suddette novità normative, con effetto dal 1° gennaio 2017, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato, i lavoratori interessati dovranno trasmettere alla sede Inps territorialmente competente, ed in modalità telematica (mod. AP45), la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il:
 
–          1° marzo 2017, nel caso in cui i requisiti di accesso al beneficio fossero perfezionati entro il 31 dicembre 2017;
–          1° maggio 2017, nel caso in cui i requisiti di accesso al beneficio fossero perfezionati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
 
L’eventuale presentazione della domanda oltre i termini di cui sopra, in caso di accertamento positivo dei requisiti, comporterà il differimento della decorrenza del trattamento nei termini previsti dal  co. 4, art. 2 del D.Lgs. n. 67/11 e s.m.i.
 
Con una  successiva nota l’Inps fornirà le istruzioni operative che interesseranno in particolare gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che abbiano svolto una o più delle attività usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero per almeno metà della vita lavorativa complessiva.