Premialità fiscali, scade il 31 marzo il termine per l’opzione

Scadenza al 31 marzo per l’esercizio dell’opzione ai fini della trasmissione, con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, anche in forma elettronica, che da accesso ad un “regime premiale” per IVA ed imposte dirette.
 Primi chiarimenti sulle modalità applicative per la trasmissione dei dati con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 7 febbraio 2017.
 
La novità riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, anche in presenza della cd. fatturazione elettronica facoltativa tra privati stabilita, come modalità alternativa rispetto all’ordinaria fatturazione in forma cartacea, dall’art.9, co.1, lett.d), della legge 23/2014 (cd. “delega fiscale”).
 Come noto, in attuazione della “delega fiscale”, l’art.1 del D.Lgs. 127/2015 ha stabilito, dal 1° gennaio 2017, la possibilità per le imprese di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative note di variazione, ivi comprese quelle in formato elettronico, beneficiando di un “regime premiale” (art.3) di semplificazione negli adempimenti[1].
 L’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture può essere, quindi, esercitata a partire dal 2017 ed ha una durata di cinque anni (intesi come “anni solari”) che, se non revocata, si rinnova automaticamente per un ulteriore quinquennio.
 
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n.182070 sono state definite le tipologie di fatture da trasmettere a seguito dell’opzione, le modalità tecniche, il formato e le regole per la trasmissione telematica delle suddette fatture, che avverrà mediante l’apposito servizio nell’area “Fatture e Corrispettivi” presente sul sito internet della medesima Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), a cura dello stesso contribuente o di un intermediario abilitato.
 Con riferimento specifico all’operatività della fatturazione elettronica tra privati, l’Agenzia delle Entrate specifica nella C.M. 1/E/2017 che tale sistema può essere sceltoin automatico”, mediante l’utilizzazione del “Sistema di Interscambio” messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, senza nessuna opzione da parte dell’impresa, ed è efficaceanche se non è stata esercitata la scelta per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute (cfr. anche il Provv.182070/2016).
 Inoltre, viene specificato che l’impresa, nell’esercizio dell’attività, può emettere sia fatture elettroniche, sia fatture in forma cartacea.
 
In ogni caso, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione, i dati relativi alle fatture elettroniche emesse e ricevute possono anche non essere trasmessiin forma telematica con le modalità sopra indicate, tenuto conto che, in tal caso, l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione tali informazioni, mentre resta fermo l’invio dei dati relativi alle fatture cartacee (punto 2.2 del Provv. 182070/2016).
 Come confermato dalla C.M. 1/E/2017, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’opzione per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, e relative variazioni, devono essere esercitata entro il:
 
       31 marzo 2017, trattandosi del primo anno di applicazione di tali nuove regole, con efficacia per il 2017 e per i quattro anni solari successivi (quinquennio2017-2021, con rinnovo di quinquennio in quinquennio, salvo revoca);
 
       31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, secondo la disciplina a regime.
 
Ad esempio, il termine è fissato al 31 dicembre 2017 in caso di opzione per la trasmissione delle informazioni a decorrere dal 2018 e per i quattro anni solari successivi (quinquennio2018-2022, sempre con rinnovo quinquennale, salvo revoca).
 Una volta effettuata l’opzione, i dati delle fatture emesse e ricevutedevono essere trasmessi con cadenza periodica, «entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo» (punto 4.1 del Provv. 182070/2016).
 Per il solo 2017, invece, «le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018» (punto 4.2 del Provv. 182070/2016)[2].
 In sostanza, in caso di opzione esercitata nel 2017 (entro il 31 marzo p.v.), i dati dovranno essere trasmessi:
        per il primo semestre 2017 (gennaio/giugno), entro il 18 settembre 2017[3];
       per il secondo semestre 2017 (luglio/dicembre), entro il 28 febbraio 2018;
 
Per gli anni successivi, invece, l’esercizio dell’opzione comporta la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute secondo le seguenti scadenze:
        per il primo trimestre (gennaio/marzo), entro il 31 maggio;
       per il secondo trimestre (aprile/giugno), entro il 31 agosto;
       per il terzo trimestre (luglio/settembre), entro il 30 novembre;
       per il quarto trimestre (ottobre/dicembre), entro il 28 febbraio.
 
Entro 15 giorni successivi al termine riferito ad ogni trimestre è possibile modificare i dati già trasmessi (si ritiene che tale precisazione valga anche per i 2 semestri 2017).
 Circa il sistema premiale” per i soggetti IVA che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica dei relativi dati, si segnalano, in particolare:
        la semplificazione in materia di rimborsi IVA.
 
Infatti, l’art.3, co.1, lett.c, del D.Lgs. 127/2015 stabilisce, per tali soggetti, il diritto di ottenere i rimborsi IVA (di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/1972) in via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche in assenza dei presupposti descritti dalla medesima norma[4].
 Con riferimento alla disciplina dei rimborsi IVA, si rimanda alla Guida predisposta dall’ANCE[5];
 
       la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi, a condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti di importi superiori a 30 euro (effettuazione e ricezione di tutti i pagamenti mediante bonifico bancario/postale, carta di debito/credito, o assegno bancario/circolare/postale – art.3, co.1, lett.dcfr. anche D.M. 4 agosto 2016);
 
       l’esclusione dall’obbligo di inviare l’analoga comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art.3, co.1, lett.a)[6].
 
Nell’ipotesi di mancato invio telematico delle fatture o di invio parziale dei dati, cessano gli effetti premiali derivanti dall’esercizio dell’opzione, con applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro[7], come stabilito dall’art.1, co.6, del medesimo D.Lgs. 127/2015.
 
invio su opzione dati fatture emesse e ricevute
scadenze per il 2017
scadenze a regime
esercizio dell’opzione
31 marzo 2017
31 dicembre anno precedente
invio dati fatture emesse ricevute e variazioni
periodo fatturazione
termine invio
periodo fatturazione
termine invio
1° semestre
18 settembre 2017
1° trimestre
31 maggio
2° trimestre
31 agosto
2° semestre
28 febbraio 2018
3° trimestre
30 novembre
4° trimestre
28 febbraio


 

 


[1]  Cfr. ANCE “Fatturazione elettronica tra privati – Pubblicazione in Gazzetta” – ID n.21730 del 25 agosto 2015.
Dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha messo gratuitamente a disposizione dei soggetti IVA la piattaforma informatica denominata “Sistema di Interscambio” per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda chetale Sistema è già operante per la fatturazione elettronica nei confronti della PA, obbligatoria dal 31 marzo 2015. Sul punto cfr. anche ANCE “Fatturazione elettronica dal 31 marzo per tutte le PA – Circolare n.1/DF/2015” – ID N. 19660 del 10 marzo 2015 ed ANCE “Fatturazione elettronica verso la P.A. – Nuovo Dossier ANCE” – ID n.17328 del 7 agosto 2014.
[2]Come modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, n.58793, che ha uniformato, per il 2017, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture con quelli per l’invio obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute stabilito dall’art.21 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010 (come modificato dall’art.4, co.1-2, del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 – cfr. ANCE “Decreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta” – ID n.26666 del 6 dicembre 2016).
[3] Il 16 settembre 2017 cade di sabato.
[4] In merito, si ricorda che l’art.30, co.3, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che: “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (pari a euro 2.582,28), all’atto della presentazione della dichiarazione:
a)     quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter;
b)     quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c)      limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d)     quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
e)     quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.
[5] Cfr. ANCE “Rimborsi e Compensazioni IVA – Nuova Guida ANCE” – ID n.27058 del 18 gennaio 2017.
[6] Si tratta della comunicazione stabilita ai sensi dell’art.21 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010, come modificato dall’art.4, co.1-2, del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016.
[7] Ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n.471/1997.