Precisazioni concernenti l’attività istruttoria delle domande di Cigo
A seguito di alcuni comportamenti difformi da parte delle proprie Sedi territoriali in merito ai criteri di valutazione delle istanze di Cigo, la Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps è intervenuta, con l’allegato messaggio n. 779/16, per ribadire quanto precisato con circolare n. 7/16, già oggetto della precedente comunicazione Ance del 28 gennaio scorso.
In particolare, l’Inps ha ritenuto opportuno ricordare che ”fino al momento dell’adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’art 16, secondo comma, del decreto legislativo 148/15, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, dovranno continuare ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali”.
Pertanto, ai fini istruttori, ferma restando la centralità della relazione tecnica, eventualmente integrabile in sede di valutazione da parte delle Sedi Inps, “non è necessario che l’azienda esibisca documenti di bilancio” in virtù del carattere di transitorietà e di breve durata delle causali integrabili di Cigo.
La nota in oggetto, proprio alla luce delle difformità interpretative locali, ha inoltre confermato che, in attesa dell’implementazione delle procedure, le aziende dovranno autocertificare in sede di domanda i periodi di fruizione già goduti, al fine di evitare che siano computati non solo i periodi effettivamente fruiti ma anche quelli solamente richiesti.