Possibilità previsione Premio Territorialità – Sentenza Tar Catania 21 aprile 2026 n. 1153
Con tale interessante pronunciamento è stata precisata la legittimità di premiare, con attribuzione di specifico punteggio, la localizzazione territoriale degli operatori economici, ribadendo però come tale aspetto non possa essere assunto ai fini di discriminare la partecipazione.
In ogni caso la legittimità sussiste quando la vicinanza dell’operatore economico consente alla stazione appaltante di fruire di prestazioni qualitativamente più efficienti.
In merito i giudici hanno richiamato il principio sancito dal Consiglio di Stato secondo cui “il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio ritenersi irragionevole (ex multis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2019, n. 3147).
D’altronde precisa la sentenza deve essere condiviso l’orientamento per cui “nell’ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta dei criteri di valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, come tale sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente illogica, abnorme ed irragionevole e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili” (Cons. Stato, Sez. V, 22 luglio 2021, n. 5513).
Peraltro, i principi giurisprudenziali citati, trovano attuale riferimento nell’art. 108 comma 7 del Decreto Legislativo 36/2023, secondo cui “Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento”, compatibilmente “con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.

