Ponteggi, le regole per l’utilizzo pubblicitario
Tale possibilità è condizionata al rispetto delle norme previste da appositi regolamenti emanati da comuni, province e città metropolitane, cui è demandata l’individuazione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 816 e ss. della Legge 160/2019 (che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2021 il D.lgs. 507/1993 e l’art. 62 del D.lgs. 446/1997), gli enti locali, attraverso tali regolamenti, devono disciplinare:
- le procedure per il rilascio della autorizzazione relativa alla realizzazione di installazioni pubblicitarie sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, sia su beni privati laddove visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Qualora i ponteggi siano collocati su strade o aree pubbliche, pertanto, tale autorizzazione si affianca a quella relativa all’occupazione del suolo pubblico;
- il relativo canone di esposizione pubblicitaria.
È necessario inoltre ricordare che, se la pubblicità è visibile da strada pubblica, essa dovrà essere conforme all’art. 23 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) e al relativo Regolamento di esecuzione (Dpr 495/1992).
Con particolare riferimento agli edifici tutelati con vincolo culturale, si ricorda che l’art. 49, comma 3 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, consente l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi allestiti per l’esecuzione di lavori di conservazione, rimettendo alla Soprintendenza la valutazione della compatibilità dello sfruttamento pubblicitario con il carattere storico/artistico dell’immobile e in caso positivo il rilascio di un apposito nulla-osta.
Con la Circolare n. 49 del 7 dicembre 2020 il Ministero per i beni culturali (ora Ministero della Cultura) ha dettato i criteri generali per garantire su tutto il territorio nazionale un utilizzo coerente ed uniforme dei ponteggi a fini pubblicitari, visto che si tratta di uno strumento molto praticato nell’ambito dei lavori di restauro degli edifici vincolati.
Le Soprintendenze – nell’obiettivo di evitare danni al decoro e alla tutela dei beni vincolati e tenendo conto della specificità del contesto di riferimento – devono orientare le proprie valutazioni ai seguenti criteri:
- la dimensione dell’immagine pubblicitaria non deve essere, di norma, superiore al 30% della superficie dei teli di protezione dei ponteggi, calcolata in base allo specifico fronte su cui insiste l’immagine;
- nel caso di pubblicità su schermi digitali, tale percentuale deve essere rivalutata in relazione alle “caratteristiche dimensionali e qualitative del contesto di inserimento”. In questo caso, peraltro, i soprintendenti possono individuare aree di particolare pregio nelle quali l’installazione pubblicitaria su schermi digitali è da considerarsi vietata;
- nel caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi relativi a interventi pubblici che prevedano l’utilizzo di schermi con proiezione di filmati, le soprintendenze potranno imporre la condizione che le immagini pubblicitarie siano alternate con filmati che documentino i lavori di restauro in corso di esecuzione;
- il nulla-osta può essere rilasciato solo per la durata dei lavori come indicata nel contratto di appalto (che dovrà essere allegato alla domanda di utilizzo pubblicitario delle coperture dei ponteggi) e comunque non può protrarsi oltre 12 mesi.
In allegato la Circolare del Ministero dei beni culturali n. 49/2020
Circolare Ministero Beni Culturali 49-2020