Piccoli comuni: al via le misure per il sostegno e la valorizzazione

Dopo un lungo iter di approvazione in Parlamento durato più di quattro anni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 256 del 2 novembre 2017) la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 contenente “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, in vigore dal 17 novembre prossimo.

La nuova legge si inserisce in un percorso politico e istituzionale – del quale fanno parte anche altre iniziative quali la Strategia per lo sviluppo delle aree interne del Paese di cui all’art. 1, comma 13 della Legge 147/2013 – volto a contrastare lo spopolamento dei comuni più piccoli a favore dei grandi e medi centri urbani e a riconoscerne e favorirne il ruolo di “presidio territoriale” soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e di piccola e diffusa manutenzione dei beni comuni (art. 1, comma 1, ultimo periodo).

Di seguito i principali contenuti della legge.

 

Ambito di applicazione (art. 1, comma 2)

Sono “piccoli comuni” i comuni con popolazione residente fino a 5.000 e quelli istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

a)      comuni ubicati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b)      comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c)      comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente (rispetto al censimento del 1981);

d)      comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo;

e)      comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali assistenziali;

f)       comuni ubicati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri abitati;

g)      comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h)      comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche delle lettere a), b), c), d), f) o g);

i)       comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali dell’art. 14, comma 28 DL 78/2010;

l)       comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di parchi nazionali o regionali o di aree protette;

m)    comuni istituiti a seguito di fusione;

n)      comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

 

Con Decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 158/2017 (e cioè entro il 17 marzo 2018) sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di comuni elencati nel comma 2. Entro i successivi 60 giorni (e cioè entro il 16 maggio 2018) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito l’elenco dei piccoli comuni.

Entrambi questi decreti dovranno preventivamente essere trasmessi alle Camere che avranno 30 giorni per esprimere il parere (art. 1, comma 4, 5, 6 e 7).

 

Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (art. 3)

Nello stato di previsione del Ministero dell’interno viene istituito il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con una dotazione di 10 milioni/€ per l’anno 2017 e di 15 milioni/€ per gli anni dal 2018 al 2023.

Le risorse del Fondo saranno utilizzate sulla base del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, adottato con Dpcm, su proposta del Ministro delle infrastrutture entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 158/2017 (e cioè entro il 16 maggio 2018).

Il Piano assicura priorità, tra gli altri, ai seguenti interventi:

–        qualificazione e manutenzione del territorio mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e aree dismesse e interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

–        messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici;

–        riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico;

–        acquisizione e riqualificazione di terreni ed edifici in stato di abbandono o degrado ai sensi dell’art. 5;

–        acquisizione di case cantoniere e di ferrovie dismesse ai sensi dell’art. 6;

–        recupero e riqualificazione dei centri storici ai sensi dell’art. 4.

Il Piano definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte dei comuni e quelle per la loro selezione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di una serie di criteri elencati al comma 4 dell’art. 3. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio sono individuati i progetti che verranno finanziati in base al Piano, assicurando una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale, che potranno comunque essere cumulate con altre già previste dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

 

Recupero e riqualificazione dei centri storici (art. 4)

I piccoli comuni possono individuare all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio sotto il profilo della tutela architettonica e culturale, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse del Fondo previsto dall’art. 3, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

 

Nell’ambito degli interventi integrati rientrano:

–        il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio privato;

–        la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

–        la manutenzione straordinaria dei beni pubblici e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;

–        il miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;

–        il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici e la loro riqualificazione energetica.

 

Contrasto all’abbandono di immobili (art. 5)

I piccoli comuni, anche utilizzando le risorse previste nell’ambito del Fondo di cui all’art. 3, possono adottare misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili per contrastare l’abbandono di:

–        terreni allo scopo di prevenire fenomeni di dissento idrogeologico e perdita di biodiversità;

–        edifici, anche in stato di degrado, allo scopo di prevenire crolli o situazioni di pericolo.

Nel silenzio della norma, si dovrebbe ritenere che gli immobili abbandonati da acquisire e/o riqualificare possano essere sia pubblici che privati.

 

Acquisizione di case cantoniere e realizzazione itinerari turistico-culturali (art. 6)

I piccoli comuni anche utilizzando le risorse previste nell’ambito del Fondo di cui all’art. 3, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, per destinarle a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero ad altre attività di interesse comunale, nonché acquisire ferrovie dismesse da trasformare in piste ciclabili.

Nell’ambito del medesimo articolo, non appare chiaro infine il richiamo all’applicazione ai piccoli comuni dell’art. 135, comma 4, lettera d) del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” in tema di pianificazione paesaggistica. Tale ultima norma stabilisce infatti che per ciascun ambito in cui è suddiviso il territorio regionale “i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare alla… individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco”.

 

Ulteriori misure

La Legge 158/2017 contiene anche altre misure a favore dei piccoli comuni di non stretto interesse per il settore privato per le quali si rinvia agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del testo in allegato.

 

Ulteriori interventi a livello regionale e locale (art. 1, comma 8 e art. 2)

Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, possono definire misure ulteriori a vantaggio dei piccoli comuni come definiti al comma 2 dell’art. 1, nonché ulteriori tipologie di comuni tenuto conto della specificità del proprio territorio.

 

Regioni a statuto speciale (art. 17)

Le disposizioni della Legge 158/2017 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.