Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 29 giugno 2022
Estesa fino al 29 giugno 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 marzo 2022 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022 prevista dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (art. 1).
Per far fronte all’emergenza sanitaria, l’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato e integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), consente in via straordinaria agli atti di assenso della P.A. e alle Scia di prolungare la loro validità, legandola alla durata dello stato di emergenza.
In particolare l’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
– automatica e cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente);
– generalizzata e cioè relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della p.a., fra cui in particolare i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.
Si ricorda inoltre che il Decreto Legge 76/2020 cd. “Semplificazioni” ha previsto altre ipotesi di proroga straordinaria e in particolare:
– una proroga di tre anni – operativa previa comunicazione al Comune competente e specifica per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e le Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4);
– una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis).
Con riferimento invece alle proroghe straordinarie dei titoli abilitativi edilizi previste autonomamente da alcune Regioni, è intervenuta di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021), dichiarando illegittima la norma della Lombardia (art. 28, comma 1, lettera a) LR 18/2020), in quanto difforme da quelle nazionali dei Decreti Legge 18 e 76 del 2020.
Secondo la Consulta, la disciplina della durata dei titoli abilitativi rientra nella materia concorrente del “governo del territorio” e pertanto deve essere ricompresa fra i principi fondamentali di competenza dello Stato, a cui le Regioni devono conformarsi.