Patentino operatori macchine complesse, solo le Scuole edili abilitate al rilascio
Ai sensi dell’articolo 77 del vigente Ccnl edile, dal 1° settembre 2010 i lavoratori che utilizzano macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere muniti di un apposito patentino, rilasciato dalle Scuole Edili, conforme alle normative vigenti negli Stati della Ue.
La progettazione dei relativi percorsi formativi e delle procedure di rilascio di tale documento è stata demandata dalle parti sociali al Formedil nazionale.
A fronte di diverse casistiche nelle quali il patentino in questione è stato rilasciato da enti bilaterali non costituiti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile, l’Ance ha richiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) un suo pronunciamento nel merito.
Con il parere riportato in allegato, l’INL, in linea con quanto sostenuto dall’Ance, ha evidenziato che la previsione di cui al citato art. 77 costituisce una fonte regolatoria di carattere pattizio introduttiva di una disposizione normativa di miglior favore che – pur in assenza di una previsione di rango primario che preveda l’utilizzo di macchine operatrici complesse esclusivamente da parte di personale munito di una specifica abilitazione – contempla un attestato di qualificazione professionale conseguito al termine di uno specifico percorso formativo, la cui progettazione è stata demandata al Formedil Nazionale, Ente bilaterale derivante dal CCNL comparativamente più rappresentativo nel settore edile e che, pertanto, è vincolante per tutte le imprese che operano nel campo di applicazione del Codice degli appalti.
In ordine alla legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio del patentino di cui trattasi, l‘Ispettorato ha sottolineato che lo stesso può essere rilasciato solo dalle Scuole Edili al termine, appunto, dei percorsi formativi specifici definiti dal Formedil, perché solo le Scuole Edili possono definirsi enti bilaterali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 276/2003 in quanto “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” del settore edile.