Pareri flash – News di interesse per il Comparto Edile
- Parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3208
Con il parere n. 3208/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sulla qualificazione delle stazioni appaltanti in caso di concessioni miste comprendenti progettazione, lavori e servizi. In particolare, è stato richiesto se, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e delle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024, la stazione appaltante debba possedere contestualmente la qualificazione SF2 per i servizi e L2 per i lavori, anche quando i lavori risultino ampiamente sotto soglia.
La risposta del MIT evidenzia che, laddove il valore complessivo della concessione superi le soglie di rilevanza europea previste per i PPP, si applica comunque la disciplina del comma 18 dell’art. 62, richiedendo la qualificazione in entrambe le categorie, a prescindere dalla prevalenza economica dei servizi sui lavori.
- Comunicato ANAC 11 marzo 2025 “Coefficiente “R”
Con il comunicato dell’11 marzo 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti sul valore del coefficiente “R” da applicare per l’anno 2025, nell’ambito delle tariffe delle SOA per l’attività di attestazione.
Il coefficiente, determinato secondo le modalità previste dal Manuale sull’attività di qualificazione, riflette l’aggiornamento dell’indice ISTAT FOI e dei relativi coefficienti di raccordo.
Il valore per l’anno 2025 è stato calcolato in 1,529, come previsto dalla formula contenuta nella Tabella B – Parte I dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.
- Parere MIT 27 febbraio 2025, n. 3138 “Garanzia provvisoria”
Con il parere n. 3138 del 27 febbraio 2025, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sulla garanzia provvisoria negli affidamenti sotto soglia, con ri-ferimento all’ipotesi in cui la stazione appaltante, pur potendo ricorrere alla procedura negoziata prevista dall’art. 50, co. 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, opti per una procedura aperta, nel rispetto di quanto indicato dalla circolare MIT n. 298/2023.
In particolare, è stato chiesto se, in tale contesto, debba applicarsi la disciplina di cui all’art. 53, commi 1 e 2, o quella prevista dall’art. 106 del Codice.
La risposta del MIT evidenzia che, anche in caso di utilizzo della procedura ordinaria, gli affidamenti sotto soglia – in assenza di un interesse transfrontaliero certo – restano soggetti alle misure di semplificazione previste per tale tipologia di contratti. Tra queste rientra anche la disciplina della garanzia provvisoria, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di valutare attentamente i rischi legati alla possibile mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario.
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 24/03/2025, n. 2418
Con la sentenza n. 2418 del 2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di proporre soluzioni progettuali difformi rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), in assenza di un espresso divieto contenuto nella lex specialis.
La vicenda trae origine da una procedura di gara, all’esito della quale un operatore economico ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che le offerte dei primi due classificati non rispettassero il PFTE, avendo previsto soluzioni tecniche differenti da quelle indicate nella documentazione di gara. In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso, escludendo che le offerte in questione integrassero un aliud pro alio, poiché le varianti proposte non incidevano sulle caratteristiche essenziali dell’intervento. Le soluzioni tecniche difformi sono state ritenute ammissibili in quanto riconducibili a varianti migliorative compatibili con la disciplina di gara e coerenti con l’oggetto dell’affidamento.
Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, precisando che, in mancanza di un espresso divieto, le offerte possono discostarsi dal PFTE purché restino fedeli alle componenti essenziali dell’opera, senza alterarne tipologia, struttura o funzione. Le varianti migliorative, in tal caso, costituiscono espressione della concorrenza tecnica tra operatori e sono legittimamente valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio. Sono state inoltre respinte le ulteriori censure relative al rispetto dei termini esecutivi e alle modalità di apertura delle offerte.