Parere Precontenzioso Anac n. 78/2025: sopralluogo in ATI costituenda

L’Autorità, con la Delibera n. 78 del 03 marzo 2025, ha chiarito come, allo stato, anche in caso di partecipazione di costituenda ATI, e non di ATI già costituita, sia necessario, al ricorrere dei presupposti, salvo il caso di particolari motivazioni, il solo sopralluogo della designata mandataria e non di tutti i soggetti del costituendo raggruppamento, ovvero di delega conferita a detta designata mandataria. Conseguentemente, modificando la comune prassi sinora vigente, in caso di svolgimento di sopralluogo da parte della mandataria. Conseguentemente, modificando la comune prassi vigente, in caso di svolgimento di sopralluogo da parte della mandataria di un RTI costituendo, non è più necessaria la delega delle mandanti e questa, ove richiesta dalla lex specialis, in contrasto con il bando-tipo (1/2023) senza una congrua motivazione, va considerata come un adempimento non essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, dunque al più sanabile e non comportante l’esclusione della gara del raggruppamento.

ATi_ Parere Anac n. 78 del 3 marzo 2025