Parere ANAC 8 ottobre 2025, n. 396 – Modifiche bando e chiarimenti
Con tale parere l’ANAC ha ritenuto applicabile, al nuovo codice dei contratti, quanto già enunciato con precedenti Delibere n.147 del 20 Marzo 2024 e n.5 dell’11 Gennaio 2023, in relazione alla normativa di cui al Decreto Legislativo 50/2016, rispetto alla procedura da seguire in caso di modifiche della documentazione di gara, prima della scadenza di presentazione dell’offerta.
Orbene, è stato confermato come, anche in vigenza del Decreto Legislativo 36/2023, in caso di “modifiche «sostanziali» della documentazione di gara, che sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto, opera il cd. principio del ‘‘contrarius actus’’ in forza del quale per esse vanno osservate le stesse forme di pubblicità osservate per la pubblicazione del bando”.
In merito è stato osservato come, in siffatte situazione, “La giurisprudenza richiede inoltre, perché la procedura sia legittima, una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, che va intesa non solo come slittamento del termine per la presentazione delle offerte ma anche come automatica riapertura degli altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il termine per effettuare il sopralluogo)» (cfr. Tar Veneto n.940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
Conseguentemente “In caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione” come prevista dalla richiamata Delibera n. 147/2024.
Quando invece, continua il pronunciamento, “le modifiche ai documenti di gara non appaiono “significative” nel senso sopra espresso, in quanto esse non riguardavano i requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara bensì attenevano alle condizioni di esecuzione dell’appalto rilevanti in caso di aggiudicazione”, è possibile operare solo chiarimenti e non novare la procedura, anche con mera riapertura dei termini.

