Opere pubbliche, pubblicato il Decreto su Direttore dei lavori e dell’esecuzione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, relativo a “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
 
Tale provvedimento, emanato ai sensi dell’’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, entrerà in vigore il 30 maggio p.v.  
 
Dalla data di entrata in vigore del decreto, inoltre, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u), del Codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, contenenti la disciplina sulla contabilità dei lavori.

Uno degli aspetti più delicati è il rapporto tra il direttore dei lavori e le altre figure chiave in cantiere: Rup, esecutore e coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il decreto pubblicato in Gazzetta chiarisce che il direttore dei lavori riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, poi, viene deciso che resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. L’ultima indicazione sul rapporto tra direttore e altre figure di cantiere prevede che laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori.

Si allega il testo del decreto e si fa riserva di ulteriore commento.

DECRETO_7_marzo_2018_n_49 .