Opere pubbliche e edilizia: Protocollo anti contagio del 24 aprile

Il Protocollo in oggetto, emanato in data 24 aprile, fa integralmente rinvio al Protocollo confederale del 14 marzo 2020, relativo a tutti i settori produttivi, ed integrato, a sua volta, nella medesima data.

Per comodità di lettura, nel file allegato, sono state evidenziate le parti che hanno subito modifiche rispetto alla versione del 24 marzo.

Le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, integrato il successivo 24 aprile 2020, e si applicano nelle opere pubbliche.

I soggetti che hanno condiviso l’intesa sono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Nelle premesse del documento viene ripreso quanto riportato dal Protocollo confederale: viene favorito il lavoro a distanza, garantendo supporto al lavoratore.

Viene richiesto il rispetto del distanziamento sociale anche in cantiere.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, sono adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede  ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. Viene inoltre chiarito che i committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

Le aggregazioni sociali devono essere evitate anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Al punto 5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, è stata inserita una misura che coinvolge il coordinatore in fase di progettazione: quest’ultimo deve adeguare la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo, assicurandone la completa attuazione, con il coinvolgimento del RLS/RLST. Tale misura riguarda gli appalti aggiudicati, ma non ancora in fase di esecuzione, per i quali devono essere predisposte le misure anti contagio.

Nel medesimo paragrafo è previsto che il datore di lavoro si assicuri che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Si segnala che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 104, comma 4, prevede che tale servizio di primo soccorso possa essere organizzato dal committente.

Il paragrafo 10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE prevede le varie modalità con le quali si esplica il monitoraggio dell’applicazione e della verifica del Protocollo di regolamentazione, mutuandoli dal Protocollo confederale.

Ove siano presenti cantieri di grandi dimensioni, potrà essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Al proposito, le procedure emanate dalla CNCPT sulla base del Protocollo del 24 marzo scorso, firmato dalle parti sociali dell’edilizia, stabiliscono che il datore di lavoro costituisce un comitato interno per la verifica del Protocollo, anche con la partecipazione di RLS/RLST o organismo paritetico.

A seguito del nuovo Protocollo confederale, le parti firmatarie del protocollo MIT hanno previsto anche l’istituzione del Comitato Territoriale, composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza (CPT o ente unico formazione e sicurezza), con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali (delegati parti datoriali e parti sindacali). Il Comitato territoriale avrà la finalità di supportare, organizzare e monitorare la prevista attività degli enti paritetici e degli RLST. Il Comitato territoriale, nel quale sarà presente anche l’Associazione datoriale, avrà anche il compito di coordinare le norme del Protocollo con le eventuali specifiche misure che si rendessero necessarie a livello territoriale, ad esempio Protocolli regionali, disposizioni locali in tema di organizzazione del lavoro, etc., avvalendosi eventualmente anche del coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19, comprese le committenze pubbliche.

Protocollo cantieri 24 aprile MIT