Oneri di urbanizzazione: non dovuti se non c’è aumento di superficie utile

Una recente sentenza del Tar Toscana 8 giugno 2016, n. 948 conferma un principio giurisprudenziale consolidato in base al quale per l’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione occorre che vi sia un effettivo aggravio del carico urbanistico, dovuto alla incidenza dell’intervento edilizio, che deve essere considerato non nell’insieme delle superfici “di calpestio”, ma di quelle utili, le sole in grado di comportare un maggior incremento del carico urbanistico.

A tal fine devono intendersi superfici “utili” quelle costituite dalla somma delle aree di pavimento dei singoli vani utilizzati per le attività e destinazioni d’uso, con esclusione delle aree destinate “ai porticati, ai pilotis, alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai locali cantina, soffitte ed ai locali sottotetto non agibili”.

Allegato Sentenza del Tar Toscana 8 giugno 2016 n. 948

Oneri di urbanizzazione – non dovuti se non c’è aumento di superficie utile Sent Tar Toscana 8-6-2016 n 948