“Occupazione al Sud”: al via gli incentivi per le imprese che assumono
Sul sito istituzionale dell’Anpal è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 367/2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 39/2016, che istituisce l’incentivo all’occupazione di lavoratori in favore dei datori di lavoro che hanno sede nel Mezzogiorno.
L’incentivo è riconosciuto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con un contratto di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro che assumono persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
– età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
– lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
La sede di lavoro per cui viene effettuata l’assunzione deve essere ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per le quali sono destinati 500 milioni di euro) e nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna, per le quali sono stanziati 30 milioni di euro), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere.
In caso di modifica del luogo di lavoro al di fuori dalle suddette Regioni, l’incentivo non spetterà a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
L’importo dell’incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo, non cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, può essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis”, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Il rispetto di tale requisito non è necessario qualora vi sia stata una riduzione del personale, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore, dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
Una volta verificata la disponibilità delle risorse, l’Inps comunica la prenotazione dell’importo dell’incentivo. Da tale comunicazione, il datore di lavoro, entro sette giorni, deve procedere con l’assunzione, se non ancora effettuata e, a pena di decadenza, entro dieci giorni, comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Il beneficio è riconosciuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, ma per le assunzioni effettuate prima della disponibilità del relativo modulo telematico, l’Inps precisa che l’incentivo sarà autorizzato secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Decreto Direttoriale 39 del 12_12_16
Decreto Direttoriale 367 del 16_11_16