Obblighi dichiarativi in sede di offerta: sentenza Tar Campania sez II 31 gennaio 2022 n. 639
Con un interessante pronunciamento, il TAR Campania ha stabilito come, l’operatore economico, non abbia l’obbligo di dichiarare eventuale decadenza dall’aggiudicazione, in cui lo stesso dovesse essere incorso nell’ambito di un precedente esperimento di gara.
Per i Giudici, l’intervenuta decadenza “dal titolo giuridico a sottoscrivere il contratto”, traducendosi in “una sostanziale decadenza dall’aggiudicazione, non può essere propriamente ascritto alla categoria del grave illecito professionale, giacché non è attinente alla fase di esecuzione del servizio ma alla precedente fase di affidamento del medesimo, rispetto alla quale opera l’apposito ed autosufficiente sistema sanzionatorio delle esclusioni, volto a colpire tutte le irregolarità e le inadempienze commesse dalle imprese concorrenti nel corso della procedura di affidamento”.
Tale fase include “sia il procedimento di gara in senso stretto sia il successivo segmento pubblicistico compreso tra aggiudicazione e stipula del contratto, in cui continuano ad essere presenti posizioni di interesse legittimo contrapposte al potere autoritativo di scelta del contraente”.
Questo comporta l’applicazione del principio secondo il quale “il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare – e pertanto non incorre in omissione informativa rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016 – le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva, si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l’inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021 n. 1000, 27 settembre 2019 n. 6490 e 9 gennaio 2019 n. 196; nello stesso senso cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 12 luglio 2021 n. 4806)”.
Per questo, secondo i Giudici del TAR Campano, non risulta necessario dichiarare, in sede di partecipazione ad una gara, eventuali esclusioni da precedenti procedure, pur se le stesse dovessero aver comportato decadenza dall’aggiudicazione intervenuta, non essendo quindi l’omissione a riguardo in alcun modo sanzionabile.
In effetti l’obbligo dichiarativo concernerebbe solo la possibile successiva risoluzione contrattuale.