Nuovo Codice/9. Tutte le deroghe previste per gli appalti di «difesa e sicurezza»

 Per i contratti secretati previsto il controllo preventivo (invece di quello successivo) della Corte dei Conti. Con l’invito di almeno cinque imprese in possesso di Nulla osta di sicurezza.

Gli appalti e i concorsi di progettazione sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante «misure meno invasive».
È quanto stabilisce l’articolo 159 (difesa e sicurezza) dello stesso codice, in forza del quale all’aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (« Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81 CE») si applica la parte in materia di concessioni del codice in narrativa, fatta eccezione per i contratti “sensibili” di cui all’articolo 6 di tale decreto (contratti per attività di intelligence, contratti per la fornitura di materiale bellico eccetera).

Ragione per la quale l’ articolo 159 prevede l’emanazione di un decreto interministeriale con il quale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice, saranno adottate direttive concernenti:
– le attività non assoggettate al decreto legislativo n. 208/2011;
– gli interventi da eseguire in Italia o all’Estero per effetto di accordi internazionali;
– i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di cui all’articolo 36 (contratti sotto soglia).

Di qui i successivi articoli 160 (contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), 161 (contratti di progettazione aggiudicati in base a norme internazionali) e 162 ( contratti segretati) a mente dei quali:
– l’amministrazione della Difesa può nominare un responsabile unico del procedimento (Rup) per ogni singola fase del processo attuativo (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) ;
– i contratti misti difesa/ sicurezza devono essere assoggettati al decreto legislativo n. 208/2011, a meno che l’amministrazione aggiudicatrice dichiari di avvalersi della clausola di cui all’articolo 346 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea («nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza») ;
– le disposizioni del nuovo codice non si applicano agli appalti/ concorsi di progettazione e concessioni interamente finanziate da istituzioni internazionali, agli appalti/concorsi di progettazione e concessioni disciplinati da accordi o intese internazionali nonché ai contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza (contratti segretati). Fermo restando, per questi ultimi, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ( in luogo del controllo successivo previsto dal vecchio codice) e l’esperimento di una gara informale alla quale devono essere invitati almeno cinque operatori in possesso del nulla osta di sicurezza (Nos) sempre che ciò sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

Interventi di somma urgenza
Deroghe alla disciplina dei contratti pubblici si registrano anche in materia di interventi di somma urgenza per i quali l’articolo 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) stabilisce che il tecnico che si reca per primo sul luogo dell’evento calamitoso deve:
– disporre l’ immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, reperendo uno o più soggetti idonei che possano assicurare la rimozione dello stato di somma urgenza;
– redigere un verbale, con l’indicazione dello stato di somma urgenza, delle cause che lo hanno provocato e dei lavori necessari per rimuoverlo;
– compilare, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia da trasmettere al dirigente o al funzionario competente dell’amministrazione che provvede alla copertura delle spese e all’approvazione dei lavori ( la mancata approvazione comporta la sospensione degli stessi).

L’affidamento diretto può essere eccezionalmente autorizzato anche al di sopra del limite sopra indicato, purché il valore dell’appalto non sia pari o superiore alla soglia europea.(Fonte: Edilizia e Territorio)