Nuovo codice/8. Varianti entro il 20% dell’appalto per gli interventi sui beni culturali
L’analisi degli articoli del Dlgs 50/2016 dedficati agli interventi su edifici e beni tutelati
Il possesso di requisiti specifici per la partecipazione a bandi di gara, il vincolo di contenere le varianti in corso d’opera nel limite del 20 per cento in più dell’importo contrattuale e la valorizzazione dei contratti di sponsorizzazione sono le novità che spiccano nella disciplina degli appalti nel settore dei beni culturali, come delineata dagli articoli 145- 161 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50 e dall’articolo 1, lettera o) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 («riordino e semplificazione della normativa in materia di contratti relativi a beni culturali, inclusi i contratti di sponsorizzazione, tenendo conto della particolare natura di tali beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture di concessione di servizi, nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio»).
Di qui gli articoli 145 e 147, in base ai quali, per l’esecuzione di lavori in tale settore (inclusi gli scavi archeologici e gli interventi su ville, parchi e giardini di interesse storico artistico) è richiesto il possesso delle qualifiche di cui agli articoli 9-bis e 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio e l’obbligo del partecipante alla gara di non avvalersi di altri soggetti (principio della personalità della prestazione).
Ragione per la quale è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene culturale oggetto di intervento. Scheda che, per il monitoraggio, la manutenzione o il restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, deve essere redatta da restauratori qualificati e corredata da ricerche preliminari, relazioni illustrative e calcolo sommario di spesa.
A tali disposizioni si aggiungono, quali ulteriori elementi di novità rispetto al vecchio codice, quelle introdotte dall’articolo 147 secondo cui:
– gli interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico devono essere appaltati sulla base di un progetto esecutivo contenente anche un piano di monitoraggio e manutenzione, mentre il progetto definitivo deve individuare i fattori di degrado e i metodi di intervento;
– il responsabile unico del procedimento può prevedere, nei limiti della copertura del quadro economico, l’integrazione della progettazione in corso d’opera, qualora accerti che la natura e le caratteristiche del bene o il suo stato di conservazione non consentano l’esecuzione di analisi/rilievi esaustivi;
– la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e l’organo di collaudo devono essere integrati con la partecipazione di un restauratore qualificato ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da professionisti individuati tra i soggetti di cui all’articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, con esperienza almeno quinquennale.
Disposizioni, queste, di cui dovrà tener conto il decreto interministeriale previsto dall’articolo 146, comma 4 che stabilirà:
a) i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione;
b) i livelli e i contenuti della progettazione di lavori, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati dalle attività di progettazione, direzione di lavori e collaudo;
c) la disciplina in materia di collaudo, fermo restando la vigente obbligatorietà dello stesso per i lavori in corso d’opera.
Altre novità sono si registrano in tema di contratti di sponsorizzazione (vedi box), affidamento congiunto dei contratti ( articolo 148) e di varianti in corso d’opera (articolo 149). Infatti, salvo casi eccezionali accertati dal responsabile del procedimento e/o interventi attinenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono essere affidati congiuntamente ad altre categorie di opere gli scavi archeologici, i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili e gli interventi su ville parchi e giardini di interesse storico artistico.
Interventi, questi ultimi, che possono essere appaltati con la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell’oggetto del contratto.
Mentre la disciplina delle varianti in corso d’opera registra una parziale rivisitazione, rispetto all’articolo 205 del vecchio codice in quanto:
-non sono considerati varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale;
-sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro o per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale
Quanto alle sponsorizzazioni l’articolo 151 estende la disciplina dei contratti di sponsorizzazione previsto dall’articolo 19 dello stesso codice dei contratti pubblici alle sponsorizzazioni di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché alle iniziative a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione e degli istituti e dei luoghi di cultura. Analoghe iniziative, attivate sotto forma di partenariato, possono essere promosse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con enti pubblici o con privati per il recupero, la manutenzione programmata, la gestione e la valorizzazione di beni culturali immobili.(Fonte: Edilizia e Territorio)