Nuovo codice/7. Per la sicurezza nei cantieri il titolare del contratto risponde insieme al subappaltatore
Il codice estende le posizioni di garanzia del Testo unico sicurezza oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull’impresa esecutrice dell’appalto.
Nell’esecuzione dei lavori pubblici l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. È quanto previsto dall’articolo 103 del nuovo Codice degli appalti pubblici, approvato con il Dlgs 50/16, in vigore dal 19 aprile scorso.
Il Codice estende le posizioni di garanzia di cui all’articolo 299 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull’impresa esecutrice dell’appalto. Si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale. Ne consegue che anche l’impresa affidataria potrà essere chiamata in causa in sede civile per il risarcimento del danno nel caso d’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell’impresa subappaltatrice.
Da qui la previsione di cui all’articolo 101 del Codice, che riorganizza e individua nuove figure nell’ambito della stazione appaltante titolare di un appalto pubblico, con ampi riflessi anche sulla prevenzione degli infortuni.
L’organizzazione è piramidale e infatti, dopo aver individuato la figura del Responsabile unico del procedimento (Rup), in capo al quale fa riferimento la direzione della esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, mediante i controlli dei livelli di qualità di tutte le prestazioni, prevede che questi possa essere aiutato da un direttore dei lavori, il quale a sua volta può avvalersi di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere.
Sarà compito dei direttori operativi, in collaborazione con il direttore dei lavori, programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere. Gli ispettori, presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, tra cui quello sull’attività dei subappaltatori, devono garantire l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione, il quale deve a sua volta controllare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. In caso di irregolarità riscontrate durante i controlli gli ispettori possono arrivare a proporre al committente la sospensione dei lavori e, in casi estremi, denunciare persistenti inadempienze agli organi di vigilanza.
La responsabilità dell’impresa affidataria nei confronti della stazione appaltante è in via esclusiva, mentre risponde in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi. Una responsabilità, quest’ultima, che viene meno qualora il subappaltatore sia una micro o piccola impresa e la stazione appaltante, a richiesta, provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni da questi rese.
Un’ulteriore forma di pressione delle stazioni appaltanti nei confronti delle imprese esecutrici per l’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro è stata introdotta nell’articolo 105 del Codice, il quale, nel disciplinare le garanzie definitive, stabilisce che le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi, nonché per l’esecuzione dell’appalto.(Fonte: Edilizia e Territorio)