Nuovo codice/3. Le sorprese dell’ultim’ora: trattativa privata, in house, anticipo prezzi, offerte anomale

Modifiche a sorpresa in Cdm: niente freno ad appalti senza bando e gare all’80% per le concessionarie, esclusione automatica, anticipo del 20% stabile.

Cambiano, rispetto alla versione “di ingresso” del Dlgs approvato venerdì 15 aprile dal Consiglio dei Ministri, le regole sulla trattativa privata (procedura negoziata senza bando). Arriva l’anticipo prezzi al 20 per cento (a regime). Entra nella riforma l’esclusione automatica delle offerte anomale. E salta la deroga per le concessionarie che devono appaltare i lavori in house: non potranno più evitare il tetto del 20% per quegli interventi che tengono in gestione diretta.
L’ultimo miglio del Codice appalti è stato il più travagliato dei quasi due anni di lavoro sulla riforma. I testi circolati alla vigilia del Consiglio dei ministri, venerdì scorso, sono stati smentiti in maniera clamorosa in sede di Gazzetta ufficiale, su parecchi passaggi strategici. Così, componendo la mappa dei cambiamenti assestati all’ultimo minuto, emerge che la riforma ha modificato i suoi connotati proprio sul filo di lana.

Trattativa privata
La principale tra queste novità riguarda le misure di trasparenza sui piccoli appalti. Al contrario di quanto prevedevano le ultime bozze, nella versione definitiva del decreto non hanno trovato posto le richieste avanzate dal Parlamento (e dal Consiglio di Stato) sulla necessità di accendere un faro sui piccoli lavori, rendendo obbligatorie le gare precedute da un bando per gli appalti sopra i 150mila euro. A sorpresa, l’ultima versione lascia tutto più o meno come è oggi: con la possibilità di affidare gli appalti fino a un milione (in numeri l’80% dei bandi sul mercato) con una procedura negoziata (ex trattativa privata) senza bando, con la consultazione di dieci imprese («ove esistenti»).

In house delle concessionarie
Altra novità dell’ultim’ora riguarda i lavori delle concessionarie da affidare all’80% con gara. Salta infatti la deroga che avrebbe permesso alle società (in particolari quelle che hanno in gestione autostrade) di continuare a realizzare i lavori in house, se gestiti attraverso risorse interne (la cosiddetta «amministrazione diretta»). Si tratta di una novità clamorosa, perché l’inserimento di questa clausola era stato oggetto di negoziazione tra i sindacati degli edili e il ministero delle Infrastrutture, alla vigilia dell’approvazione della prima versione del Codice. All’ultimo minuto, però, questa previsione è uscita dal testo. E questo ha causato la protesta immediata dei sindacati.

Anticipo prezzi
Diventa, invece, strutturale l’anticipo prezzi del 20%, per andare incontro agli operatori economici. Stando alle norme attualmente in vigore, sarebbe dovuto scadere alla fine di luglio. Non sarà così, perché il Governo, raccogliendo stavolta la sollecitazione delle commissioni parlamentari, ha previsto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di versare il 20% dell’importo fissato dal contratto entro quindici giorni dall’avvio del cantiere.

Offerte anomale, esclusione automatica nel massimo ribasso
A sorpresa, nel testo entra anche l’esclusione automatica delle offerte anomale, chiesta a gran voce dalle imprese. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso al di sotto della soglia comunitaria, la stazione appaltante “può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”. Con una eccezione: la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Le altre novità
Ma le novità dell’ultimo minuto sono anche molte altre. Nel testo finale è stato cancellato l’obbligo di fare ricorso alle clausole sociali negli affidamenti di lavori e servizi ad alta intensità di lavoro; è stata rivista pesantemente la fase transitoria (il regolamento non salterà a fine 2016), sono arrivati cambiamenti sulle specialistiche e sulle procedure di somma urgenza. Ed è stato rivisto il pagamento diretto a favore di microimprese e Pmi, con contestuale svincolo dalla responsabilità solidale per il titolare del contratto.(Fonte: Edilizia e Territorio)

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