Nuovo codice/2. L’Anac salva l’avvalimento «stabile», ma i requisiti per la qualificazione restano a cinque anni

Con due comunicati appena pubblicati l’Autorità risponde ai molti dubbi sollevati dalle Soa su questioni legate alla qualificazione delle imprese.

Dai consorzi stabili all’avvalimento, passando per i procedimenti amministrativi sulla decadenza delle attestazioni. L’Anac, con due comunicati appena pubblicati sul suo portale (datati 31 maggio e 8 giugno 2016), risponde ai molti dubbi sollevati dalle Soa su questioni legate alla qualificazione delle imprese, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti. I problemi, rilanciati anche da un servizio di Edilizia e Territorio nei giorni scorsi, rischiavano di rallentare il mercato o, in qualche caso, addirittura di bloccarlo. Con l’intervento dell’Anticorruzione, però, tutte le criticità più rilevanti sono state risolte. Con una sola (grande) eccezione: la verifica dei requisiti resterà su base quinquennale.

L’Authority, infatti, non ha i poteri per resuscitare il sistema basato sui dieci anni.
Una prima soluzione arriva sui consorzi stabili. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 37 del vecchio codice, infatti, i consorzi stabili non sono più regolati da alcuna disciplina di qualificazione. L’assenza di regole impedisce l’accesso al mercato degli appalti pubblici. Inoltre, i soggetti che si sono organizzati in base alla vecchia disciplina rischiano grossi problemi, già in caso di verifica triennale. Per adesso, secondo l’Anac, questo tipo di soggetti possono operare tranquillamente. «La disciplina dei consorzi stabili – spiega il comunicato – si ritiene transitoriamente vigente in ragione delle norme contenute agli articoli 81 e 94 del Dpr n. 207/2010, che ad essa rinvia».

Problema simile deve affrontare l’avvalimento stabile. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 50 del vecchio codice, non è infatti più possibile qualificare le imprese infragruppo attraverso l’avvalimento stabile. La conseguenza è che in futuro questo istituto non potrà essere più utilizzato ma, soprattutto, ci saranno problemi per chi si è qualificato in base alla vecchia disciplina. Anche in questo salvo l’Anac fa salvo questo istituto. «Trovano ancora applicazione, nelle more dell’emanazione delle Linee guida a cura dell’Anac e tenuto conto che i contratti di attestazione sono stati sottoscritti sotto la vigenza del Dlgs 163/2006, gli articoli 88 e 89 del Dpr 207/2010 (che regolano la qualificazione mediante avvalimento) e, in generale, i principi dettati all’articolo 50 del Dlgs n. 163 del 2006».

Il terzo punto rilevante riguarda i procedimenti amministrativi inerenti la decadenza delle attestazioni. Il nuovo codice appalti, infatti, non prevede nulla sui procedimenti volti alla verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici (regolati dall’articolo 40 comma 9 ter del vecchio codice). Così, se la Soa oggi accerta la presenza di documentazione falsa, non ci sono più strumenti di legge per fare le opportune verifiche. Secondo l’Anac, l’abrogazione dell’articolo 40, comma 9-ter del vecchio codice «si ritiene non impatti sulla permanenza dei relativi poteri procedimentali in capo alle Soa, che restano comunque disciplinati dall’art. 70 del Dpr n. 207/2010». Resta, quindi, in vita la regola per la quale le Soa comunicano all’Autorità, entro il termine di dieci giorni, l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese, »nonché il relativo esito».

Resta, per adesso, un solo grande problema che, almeno in parte, potrebbe essere ammorbidito dalle nuove regole sul rating di impresa: la qualificazione su base quinquennale. In questo caso, per l’Autorità, c’è poco da fare. Il decreto milleproroghe (Dl n. 210/2015), che teneva in vita la verifica su dieci anni fino a luglio 2016, era collegato al vecchio codice e, quindi, con l’entrata in vigore del nuovo sistema salta in automatico. «Si ritiene che la norma, riferendosi ad un articolo del codice abrogato (articolo 253, Dlgs 163/2006) debba ritenersi essa stessa abrogata implicitamente con applicazione in via transitoria e nelle more dell’emanazione delle linee guida». Quindi, le verifiche da adesso in poi si faranno sui cinque anni.(Fonte: Edilizia e Territorio)