Nuovo codice, subito operative solo tre delle prime cinque linee guida varate dall’Anac

Il codice disegna iter di approvazione diversi per i vari provvedimenti attuativi. Ricomponiamo il puzzle degli atti attualmente in mano all’Autorità.

Nonostante gli sforzi dell’Anac di dotarli al più presto di una bussola in grado di guidarli nell’applicazione del codice appalti non sarà forse possibile per imprese e Pa avere tutti gli strumenti operativi pienamente in vigore già nelle prossime settimane. Il nuovo codice appalti, infatti, non stabilisce lo stesso iter di approvazione per tutte le linee guida varate dall’Autorità di Raffaele Cantone. Così, mentre per alcune basta l’approvazione del Consiglio dell’Anac, per altre è previsto un percorso più complesso che prevede ad esempio l’adozione dei provvedimenti con un decreto del ministero delle Infrastrutture, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato.

Per avere un quadro più chiaro è utile provare a ricomporre il puzzle delle linee guida cui sta lavorando in questi giorni l’Anticorruzione. A partire dai provvedimenti già varati (ma ancora in attesa di pubblicazione) fino a quelli che si trovano ancora in consultazione e che potrebbero avere il via libera finale (almeno da parte dell’Anac) prima della pausa estiva.

Al momento l’Anac sta lavorando a dieci provvedimenti attuativi del codice in forma di linee guida (in questa tabella il quadro completo). Cinque di questi – le linee guida su direttore lavori e direttore di esecuzione del contratto, insieme agli indirizzi su Rup, offerta economicamente più vantaggiosa e servizi di ingegneria – sono stati approvati nel corso dell’ultimo consiglio dell’Autorità tenuto a inizio settimana. Non tutti questi documenti però potranno essere considerati definitivi dal momento dell’approvazione.

Come ricostruiamo nella tabella, infatti, il codice appalti riconosce al ministero delle Infrastrutture la responsabilità finale dell’approvazione delle linee guida sul direttore di lavori e quelle sul direttore di esecuzione del contratto. Nello specifico, l’articolo 111 (commi 1 e 2) stabilisce che queste linee guida sono approvate con decreto del Mit (entro 90 giorni dall’entrate in vigore del codice, dunque entro il 18 luglio). All’Anac spetta solo il potere di «proposta» dei provvedimenti che, peraltro, devono essere anche obbligatoriamente sottoposti ai pareri delle commissioni parlamentari e delle commissioni consultive di Palazzo Spada.

Discorso diverso per le altre tre linee guida appena varate (Rup, offerta più vantaggiosa e incarichi di progettazione). Nel caso delle linee guida sul Rup l’articolo del codice che le prevede (31, comma 5) non prevede alcun altro passaggio formale se non l’approvazioen da parte dell’Anac. Gli indirizzi su offerta economicamente più vantaggiosa e servizi di ingegneria invece, non essendo previsti in alcuna altro passaggio del Dlgs 50/2016, dovrebbero rientrare nei provvedimenti che l’Anac può adottare sulla base dell’articolo 213, comma 2. Che impone di inviare alle Camere «immediatamente dopo la loro adozione», gli atti ritenuti di maggiore impatto per il mercato. In aggiunta va considerato che Cantone, nel corso dell’ultima audizione al Parlamento, ha precisato di voler inviare alle Camera e al Consiglio di Stato tutte le linee guida. Aprendo un dubbio sulla possibilità di poter considerare definitivi anche gli atti per i quali il codice non prevede alcun altro passaggio formale dopo l’adozione dell’Autorità.

In base al codice basterebbe il via libera dell’Anac anche per le linee guida sugli appalti sottosoglia e i commissari di gara che lo stesso Cantone ha annunciato di voler varare entro le prossime due settimane. Vale lo stesso principio anche per le linee guida sul rating di impresa, le cause di esclusione e il monitoraggio dei partenariati pubblico-privati in consultazione fino a lunedì 27 giugno.