Nuovo Codice Appalti, vecchio Regolamento in vigore fino all’arrivo delle linee guida Anac
Il Codice che sarà approvato il 18 aprile introdurrà un periodo transitorio in cui l’Authority consulterà gli operatori del settore.
Dopo l’approvazione del nuovo Codice Appalti il vecchio regolamento attuativo (Dpr 207/2010) resterà in vigore fino all’emanazione delle linee guida di soft law dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Un tempo limitato, due o tre mesi al massimo, che consentirà all’Anac di adottare la regolamentazione di dettaglio dopo il Codice, ma senza creare vuoti legislativi.
La proposta, lanciata dal presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, durante il seminario “Il Codice dei lavori pubblici: un nuovo inizio” organizzato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), è piaciuta al Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio.
Nel nuovo Codice sarà quindi inserita una norma transitoria che consentirà “per un brevissimo periodo”, di far rimanere in vita il regolamento del 2010. L’adozione delle linee guida potrà quindi avvenire dopo l’approvazione del nuovo Codice Appalti, prevista per il 18 aprile. Nel frattempo l’Anac potrà effettuare una consultazione pubblica per rendere le linee guida più duttili alle esigenze degli operatori del settore.
Durante il seminario sono state formulate anche altre richieste di modifica.
Nuovo Codice Appalti, le criticità segnalate da ANAC
Il presidente Cantone è tornato sul tema dei regolamenti attuativi, che a suo avviso sono troppi e potrebbero causare problemi interpretativi anche perché spesso non è previsto un termine per la loro adozione.
Sotto la lente dell’Anac anche i requisiti per poter partecipare alle attività diprogettazione interna alle Pubbliche Amministrazioni. Dovrebbero essere definiti da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, ma non è specificata la natura del provvedimento, cioè se sarà un regolamento, quindi vincolante, o se sarà un atto per l’organizzazione interna delle Amministrazioni.
Confusione e rischio di sovrapposizione anche sui requisiti per partecipare alle gare, che dovranno essere accertati dall’Anac, anche se si prevede che le Soa continuino ad operare e che Anac e Antitrust collaborino alla stesura di un nuovo sistema di qualificazione.
In tema di subappalto, oltre a non condividere la mancanza di un tetto alla quota di lavori che sarà possibile subappaltare, l’Anac ha sottolineato un ricorso eccessivo alla discrezionalità della Stazione Appaltante, che in ogni procedura potrà decidere a monte se vietare o ammettere il subappalto.
Bocciata anche la formulazione del capitolo sulle concessioni. Oltre a stabilire che nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro l’80% dei contratti di lavori deve essere affidato con gara e il 20% può essere affidato anche in house, il nuovo Codice Appalti non prevede sanzioni a carico dei concessionari che non rispettano questo limite. Secondo l’Anac bisognerebbe introdurre la possibilità che il concedente revochi la concessione.
Nuovo Codice Appalti, i rilievi dell’Ance
Il presidente degli edili, Claudio De Albertis, ha espresso contrarietà a qualsiasi passo indietro sulla norma che impone ai concessionari, che non hanno vinto in gara la propria concessione, di mettere sul mercato l’80% delle opere di loro competenza.
Sono state espresse critiche anche sui criteri di aggiudicazione, laddove si prevede ilmassimo ribasso con verifica della congruità delle offerte fino a 1 milione di euro. Una soglia entro la quale è racchiuso l’84% circa dei bandi di gara. In un’ottica di semplificazione sarebbe quindi opportuno consentire il massimo ribasso con l’esclusione automatica delle offerte anomale, attraverso metodi antiturbativa, e innalzare la soglia di applicazione a 2,5 milioni di euro.
Sul subappalto l’Ance ha chiesto che, in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, il subappaltatore sia l’unico responsabile di eventuali inadempienze retributive e contributive nei confronti dei propri dipendenti. L’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di presentazione dell’offerta non risponde inoltre a una esigenza di trasparenza visto il lungo lasso di tempo che può trascorrere tra la proposta e la realizzazione dell’opera.