Nuove Soglie Comunitarie, in vigore dall’1 gennaio 2018
Nelle gare di progettazione si passa da 209 mila euro a 221 mila euro, nei lavori da 5,2 a 5,5 milioni di euro.
Sulla Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre2017 sono stati pubblicati i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Con le modifiche introdotte, dall’1 gennaio 2018, le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti: a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. Mentre, nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria, sempre dall’1 gennaio 2018, diventeranno le seguenti: a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori; b) euro 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX