Nuove proroghe in materia di sicurezza e di antincendio

La Legge n.19 del 27 febbraio “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” e il Testo coordinato del Decreto-Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28/02/2017.
Tra le proroghe in materia di salute e sicurezza si segnalano le seguenti:
–       proroga di sei mesi, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017, del termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (art. 53, comma 6, D.lgs. n.81/08);
–       proroga dell’obbligo di comunicazione all’Inail, ai fini statistici ed informativi dei dati infortunistici, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 (art. 18, comma 1-bis, D.lgs. n.81/08) (cfr. Documento Ance ”Milleproroghe – Disabili – LUL e Comunicazione al SINP degli infortuni di almeno un giorno” del 1 marzo 2017).
All’articolo 4 “Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca” sono stati riportati nuovi tempi di adeguamento in materia di antincendio.
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data del 1 marzo 2017, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, sempre alla data del 1 marzo, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. )
All’articolo 5 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno”, si segnala:
–       slittamento dei termini di presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, da parte di enti o privati responsabili di nuove attività, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, al 7 ottobre 2017.
Tale proroga si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (valutazione dei progetti), entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo regolamento (controlli di prevenzione incendi).
–       Il termine stabilito per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017.