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Nuova rateizzazione dei debiti fiscali
Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce importanti chiarimenti relativi alla riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione, alla data del 1° luglio 2016, a condizione che la domanda sia presentata entro il 20 ottobre 2016.
Come noto, infatti, l’art. 13-bis, co. 3, del DL n. 113/2016 (cd. “Enti locali”), convertito nella legge n. 160/2016, ha riaperto i termini per ottenere una nuova dilazione di pagamento, a favore dei contribuenti decaduti da precedenti piani di rateizzazione (tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016), derivanti dall’utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso(accertamento con adesione od omessa impugnazione)[1].
Pertanto, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione, da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. n. 41/E del 3 ottobre 2016, nella quale viene, tra le altre cose, chiarito che:
o la riammissione nei termini non è prevista per coloro che sono decaduti dalla rateazione a seguito di conciliazione e accordi di mediazione, ovvero agli istituti deflativi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. 546/1992.
Diversamente, rientrano nell’ambito applicativo del beneficio le decadenze relative ad: accertamenti con adesione ed acquiescenza[2], adesione ai PVC e adesione agli inviti[3];
o la domanda di ammissione, che va presentata a pena di decadenza entro il 20 ottobre, va redatta in carta semplice e può essere trasmessa non solo mediante consegna diretta o posta raccomandata, ma anche tramite PEC.
Inoltre, nella suddetta domanda bisogna indicare l’atto da cui si è decaduti, nonché il numero di rate in cui si vuole pagare il debito.
o l’Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti per la riammissione, comunica l’importo della prima rata, che il contribuente deve provvedere a versare entro 60 giorni dalla comunicazione stessa[4].
[1] Cfr. ANCE “Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – In G.U. la legge “Enti locali” n.160/2016” – ID N. 25583 del 22 agosto 2016; “Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – Convertito in legge il D.L. Enti locali” – ID n.25559 del 5 agosto 2016 e“D.L. 113/2016 (cd. Enti locali) – Riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali” – ID n.25398 del 21 luglio 2016.
[2]Ai sensi degli artt. 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 218/97.
[3] Ai sensi degli artt. 5-bis, 5, co. 1-bis, e 11, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 218/97.
[4] Inoltre, il contribuente dovrà autonomamente calcolare gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento.