Nuova disciplina sul subappalto, Ance Salerno: commento Parere ANAC del 12 ottobre 2021

L’ANAC, con il Parere del 12 ottobre 2021 si è espressa, su richiesta di un’Amministrazione Appaltante, in merito alle innovazioni sul subappalto recate dall’art.49 del Decreto Semplificazioni bis. Il tema del Subappalto, con le modifiche a partire dal 01 novembre 2021,  è stato oggetto di analisi ed approfondimento nel Webinar organizzato da Ance Salerno lo scorso 12 ottobre.

Nel Parere dell’Anac, in allegato, in primo luogo viene confermato come, nel periodo transitorio, sino al 31 Ottobre 2021, il limite massimo di opere subappaltabili, innalzato al 50%, debba essere “calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto (ex art. 49, comma 1, lett. a), senza distinzione tra le categorie superspecialistiche e le altre categorie di lavorazioni”.

Viene poi chiarito, come a giudizio dell’ANAC “La disposizione dell’art. 49, comma 1, lett. a) del d.l. 77/2021 trova applicazione con riguardo alle procedure selettive indette nel periodo transitorio ivi previsto (1° giugno 2021-31 ottobre 2021) e non anche con riguardo ai lavori in corso di esecuzione”, escludendo quindi possibile interpretazione di estensione erga omnes della disposizione.

Per quanto attiene invece il periodo “a regime”, avente decorrenza 01 Novembre 2021, viene precisato come da tale momento sarà rimosso ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto”, potendo però le stazioni appaltanti indicare “nei documenti di gara – previa adeguata motivazione nella determina a contrarre – le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario e, quindi, che non possono essere oggetto di subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto”.

In queste ultime rientrano “quelle indicate all’articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, quindi la presenza di lavorazioni particolarmente complesse che richiedano, ai fini dell’esecuzione, una specifica qualificazione”, cioè le categorie SIOS, le esigenze di rafforzare il controllo delle attività di cantiere per la tutela delle condizioni di lavoro, ovvero la necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle White List o nell’Anagrafe Antimafia.

Il Parere conclude rappresentando come, per quanto attiene la subappaltabilità delle categorie SIOS, “l’efficacia delle previsioni dell’art. 105, comma 5, del d.lgs. 50/2016 è sospesa fino al 31 ottobre 2021, per effetto della deroga prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a) del d.l. 77/2021 e, successivamente, a decorrere dal 1° novembre 2021, le medesime previsioni saranno abrogate per effetto di quanto previsto dal citato art. 49, comma 2, sopra richiamato” .

Parere sulla normativa del 12 ottobre 2021.subappalto