Nuova direttiva sull’efficienza energetica: impulso alle ristrutturazioni degli edifici pubblici

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE la nuova direttiva europea sull’efficienza energetica, n. 2023/1791.

Il contesto in cui si inserisce il nuovo quadro normativo – che gli Stati membri dovranno recepire entro due anni – è quello del pacchetto “Pronti per il 55%” dell’Unione Europea, che mira a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Per raggiungere questo obiettivo, l’efficienza energetica è posta al centro della strategia, e la nuova direttiva stabilisce una tabella di marcia per i risparmi energetici da conseguire, oltre a strumenti e misure per realizzarli.

In particolare, il legislatore europeo ha preso atto che, per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica al 2030, occorre uno sforzo aggiuntivo rispetto alle previsioni fatte nel 2020, e tale sforzo è stato quantificato in una riduzione ulteriore dei consumi in tutti i settori, compresa l’edilizia, pari all’11,7%.

Di seguito una sintesi delle disposizioni che interessano le costruzioni.

Ristrutturazioni degli edifici pubblici (art.6)

Ciascuno Stato membro, assegnando al settore pubblico un ruolo guida, garantirà che almeno il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno affinché diventi un edificio a emissioni zero o quanto meno a energia quasi zero.

La quota del 3% è calcolata con riferimento agli edifici aventi superficie coperta utile totale superiore a 250 m2, e che al prossimo 1° gennaio non sono edifici a energia quasi zero.

Rispetto al precedente ordinamento, è venuta meno la limitazione agli edifici di proprietà della sola pubblica amministrazione centrale. Ciò comporta, quindi, un allargamento della platea degli immobili interessati.

Gli Stati membri comunque potranno scegliere quali edifici includere nel requisito di ristrutturazione del 3%, tenendo conto dell’efficacia in termini di costi e della fattibilità tecnica degli interventi. Potranno essere esentati in determinate circostanze gli alloggi sociali – ad esempio quando comportino aumenti dei canoni di locazione per gli inquilini superiori ai risparmi ottenibili in bolletta energetica – mentre requisiti meno rigorosi saranno consentiti per gli edifici protetti per il loro valore architettonico o storico, gli edifici di proprietà delle forze armate destinati a scopi di difesa nazionale, e gli edifici adibiti a luoghi di culto.

Entro ottobre 2025, inoltre, gli Stati membri sono tenuti a predisporre e rendere pubblico e accessibile un inventario degli edifici che ricadono nell’ambito di applicazione di tale obbligo, anche al fine di consentire agli attori privati, tra cui le ESCO, di proporre soluzioni di ristrutturazione. Gli stessi dati potranno essere aggregati dall’Osservatorio del parco immobiliare della UE per garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio.

Qualificazione, accreditamento e certificazione (art.28)

Gli Stati membri dovranno prevedere regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, tra cui programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell’efficienza energetica, quali i fornitori di servizi energetici, gli installatori di elementi edilizi, i fornitori di lavori di ristrutturazione integrata, etc.. I soggetti che forniscono gli stessi regimi di certificazione e qualificazione dovranno essere accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 o alle vigenti norme nazionali.

Servizi energetici (art.29)

Si pone l’obiettivo di promuovere il mercato dei servizi energetici. Ciò sarà possibile, tra l’altro, grazie alla diffusione dei contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni di proprietà di enti pubblici, che gli Stati membri dovranno incoraggiare.

Saranno in particolare diffusi contratti tipo per i contratti di rendimento energetico, oltre a informazioni sulle buone pratiche in materia e un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati o certificati sulla base dei regimi sopra riportati.

 

Ulteriori disposizioni riguardano:

  • Teleriscaldamento e teleraffrescamento. Gli Stati membri potranno adottare misure adeguate per sviluppare il teleriscaldamento e teleraffrescamento, previa valutazione del loro potenziale sulla base di un’analisi costi-benefici.
  • Informazione e sensibilizzazione. Gli Stati membri promuoveranno l’efficienza energetica attraverso adeguata informazione su incentivi fiscali, finanziamenti/contributi, servizi di consulenza, attività formative e progetti esemplari. Queste azioni saranno possibili anche mediante la creazione di sportelli unici.
  • Rimozione degli ostacoli. E’ previsto l’impegno a rimuovere gli ostacoli, regolamentari e non, all’efficienza energetica, in particolare riguardo alla divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile.
  • Finanziamento dell’efficienza. E’ prevista l’istituzione, da parte degli Stati membri, di regimi di sostegno finanziario per aumentare l’adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica. Questo potrà avvenire attraverso un fondo nazionale per l’efficienza energetica, in particolare dedicato a famiglie a basso reddito e persone in povertà energetica.