Nulla osta ente parco: ok del Consiglio di Stato al silenzio assenso

Il silenzio assenso sul nulla osta dell’ente parco – previsto dall’art. 13, comma 1 della Legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” – non è stato abrogato implicitamente dalla Legge 80/2005 che, modificando l’art. 20 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, ha escluso la formazione  del silenzio assenso per i procedimenti riguardanti, tra l’altro, il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente, nell’ambito del quale rientra anche il procedimento per il rilascio del nulla osta dell’ente parco.

È quanto ha stabilito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 27 luglio 2016, n. 17, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che andava avanti da molti anni.

L’art. 13 della Legge 394/1991 disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell’Ente parco in caso di interventi su immobili ricompresi nel perimetro dei parchi e delle aree protette statali, prevedendo che il nulla osta verifica la conformità tra l’intervento e le disposizioni del piano e del regolamento del parco ed è reso entro il termine di 60 giorni decorso inutilmente il quale si intende rilasciato (comma 1).

L’art. 13, comma 1 prevede, pertanto, una ipotesi di silenzio assenso dell’amministrazione, ripresa poi dalle normative delle Regioni in tema di aree protette regionali (ad es. art. 28 LR Lazio 29/1997).

Successivamente la Legge 80/2005 (di conversione del Decreto legge 35/2005) ha modificato l’art. 20 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, estendendo il silenzio assenso a tutti i procedimenti ad istanza di parte ed escludendolo nei procedimenti relativi ad interessi sensibili quali il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la sicurezza nazionale, la salute, la pubblica sicurezza, ecc..

Di conseguenza una parte della giurisprudenza riteneva implicitamente abrogato l’art. 13 della Legge 394/1991, nella parte in cui prevede il silenzio assenso in caso di mancato rilascio del nulla osta dell’Ente parco. Secondo un altro orientamento invece tale norma continuava ad essere operativa.

La questione è stata ora risolta dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, che pronunciandosi sul ricorso di un soggetto privato contro un parere negativo tardivo di un Ente parco ha stabilito la perdurante efficacia dell’art. 13 comma 1 della Legge 394/1991 e l’avvenuta formazione del silenzio assenso decorsi inutilmente 60 dalla richiesta di parere (vedi anche la news del 26/05/2016 Ente parco, il nulla osta riguarda solo gli interventi diretti).

In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato che:

–          la norma che prevede la formazione del silenzio assenso nell’ambito del procedimento di rilascio del nulla osta dell’ente parco non è stata abrogata né espressamente, né tantomeno implicitamente dall’art. 20 Legge 241/1990 come modificato dalla Legge 80/2005, in virtù dell’applicazione del principio per cui la legge generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore. La nuova legge, salvo casi particolari, dispone solo per il futuro e non incide sui procedimenti disciplinati da leggi anteriori;

–          l’avvenuta formazione del silenzio assenso comporta che la p.a., qualora intenda intervenire una volta decorso il termine di 60 gg a disposizione dell’ente parco per il rilascio del nulla osta, deve farlo in via di autotutela con provvedimenti di revoca o annullamento.

In allegato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 17

Nulla osta ente parco – ok del Consiglio di Stato al silenzio assenso Allegato Consiglio di Stato_Adunanza Plenaria_17_2016