No imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alle negoziate

No all’applicazione dell’imposta di bollo sulla “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d’interesse” a valle di un’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della P.A..

L’Agenzia delle Entrate torna sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, nella Risposta n.7/E del 5 gennaio 2021, relativa ad un’istanza d’interpello in materia formulata da un’impresa.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo:

  • la “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall’art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972.

Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, «l’adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta»;

  • la “manifestazione di interesse” che viene formulata dall’impresa dopo l’effettuazione, da parte della Stazione appaltante, di un’indagine di mercato volta ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare in seguito ad una procedura negoziata, che non rientra tra i documenti disciplinati dalla medesima Tariffa, parte prima;
  • le “offerte economiche” non seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. anche la R.M. 96/E/2013)[1].

Sotto il profilo, invece, dell’applicabilità dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’art.32, co.14-bis, del D.Lgs n.50/2016[2], “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.

Per quel che riguarda i capitolati d’appalto oggetto dell’istanza d’interpello, la R. 7/E/2021 chiarisce che sugli stessi si applica l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972).

Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l’Agenzia delle Entrate conferma che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso[3], nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplarecon un minimo di 1 euro (cfr. l’art.28 della Tariffa, parte seconda, e l’art.3 co.3, del D.P.R. 642/1972)[4].

In merito, si osserva che nella risposta in commento, l’Agenzia indica 1 euro, come misura dell’imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell’imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l’importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall’art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972)[5].

 

Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta.

Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche[6],l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[7].

Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all’atto principale e a quellida esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.

In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all’imposta fin dall’origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».

Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.

 


[1] In tale pronuncia, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha a suo tempo precisato che «le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione».

[2] Introdotto dall’art.22 del D.Lgs. 56/2017.

[3] Per “caso d’uso” s’intende, ai sensi dell’art.2, co.2, del DPR 642/1972 s’intende «quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione».

[4] Per tali documenti, infatti, non è possibile effettuare il conteggio delle linee al fine dell’applicazione dell’imposta di bollo. Resta fermo che anche tali atti sono parte integrante del contratto e devono essere richiamati nello stesso.

[5] Cfr. anche ANCE “Bollo sui contratti pubblici d’appalto: nuovi chiarimenti dell’AdE” – ID n.34033 del 17 ottobre 2018, a commento della Risposta dell’agenzia delle Entrate n.35/E/2018.

[6] Ai sensi dell’art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. “Adempimento unico telematico). In tale ipotesi, il termine per la richiesta di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto (art.4 D.P.R. 308/2000). Sul tema, cfrANCE “Registrazione telematica dei contratti d’appalto pubblici” – ID n. 14232 del 20 dicembre 2013.

[7] Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972.

Per i medesimi contratti si applica l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, in base al principio di alternatività IVA/Registro stabilito dall’art.40 del D.P.R. 131/1986 (cd. “Testo unico del Registro”), per i contratti sottoposti ad IVA, come avviene nell’ipotesi degli appalti pubblici aventi ad oggetto prestazioni rese nel settore edile.