Niente Iva sulla garanzia dell’anticipo in split payment
Pur non entrando nel merito circa l’inclusione, o meno, dell’IVA nell’importo della fideiussione, l’Agenzia delle Entrate conferma, di fatto, quanto sostenuto dall’ANCE in merito alla possibilità di commisurare tale garanzia sul solo corrispettivo, con esclusione dell’IVA, fornendo alle Stazioni Appaltanti una soluzione per recuperare l’IVA versata all’Erario in virtù dello cd. “split payment” (art.17-ter, del D.P.R. 633/1972)[1], in caso di escussione della fideiussione di importo pari al solo corrispettivo.
Nel caso di specie una Provincia, committente di un appalto pubblico, era solita richiedere all’appaltatore garanzia fideiussoria in relazione all’anticipazione del corrispettivo[2] per un importo comprensivo dell’IVA, sul presupposto che per la P.A., nell’esercizio della sua attività istituzionale, l’imposta costituisce un mero elemento di costo.
Pertanto, la committente chiede all’Agenzia delle Entrate una soluzione che le consenta l’eventuale recupero dell’IVA, versata all’Erario in regime di split payment e riferita alla fattura di anticipo pagata all’appaltatore, nell’ipotesi in cui, invece, la fideiussione venisse richiesta al netto dell’imposta.
In particolare, la Provincia istante domanda se, in caso di restituzione dell’anticipazione[3] (mediante l’utilizzo della fideiussione prestata senza IVA), ed in assenza di una nota di credito[4] a cura dell’appaltatore, sia possibile recuperare l’IVA versata in split payment con le seguenti modalità:
- scomputo del relativo importo dai successivi versamenti IVA, sempre in regime di scissione dei pagamenti,
ovvero
- richiesta di rimborso all’Erario.
Come noto, il meccanismo dello split payment è disciplinato dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972.
I fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate a tale regime devono comunque emettere fattura con indicazione dell’imponibile e dell’imposta e con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell’IVA all’Erario, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015)[5].
Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto l’Agenzia delle Entrate, nella R.M. n.79/E/2020, chiarisce che, nel caso di specie, in assenza di emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte dell’appaltatore, la P.A. committente non può utilizzare i maggiori versamenti IVA effettuati in split payment a scomputo dei successivi versamenti IVA, da effettuare sempre in regime di scissione dei pagamenti.
In ogni caso, chiarisce la R.M. 79/E/2020, la Provincia può presentare all’Amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso relativa ai maggiori versamenti IVA[6].
Diversamente, se l’appaltatore ha emesso la nota di variazione in diminuzione la P.A. committente, laddove la prestazione viene ricevuta in ambito istituzionale, può recuperare l’IVA versata in eccesso, relativa alla fattura originaria, a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare sempre in split payment[7].
Invece, dal lato dell’impresa appaltatrice, la nota di variazione in diminuzione, riferita alla fattura originaria emessa in regime di split payment, deve essere numerata, indicare il totale della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria (cfr. anche le C.M.1/2015, 15/E/2015 e 27/E/2017).
Quindi come presupposto di tali chiarimenti la R.M. 79/E/2020 ritiene ammissibile, accogliendo indirettamente quanto sostenuto dall’ANCE, che la garanzia sull’anticipazione del prezzo prevista dal Codice degli appalti abbia ad oggetto il solo corrispettivo, con esclusione dell’IVA, anche nell’ipotesi in cui le fatture di anticipo ricadano nell’ambito applicativo dello split payment.
Si ricorda, infine, che tenuto conto della proroga dello split payment fino al 30 giugno 2023[8], resta confermata, a favore delle imprese coinvolte, la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria[9], nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale[10].
In ogni caso, l’ANCE sta continuando l’azione di contrasto all’operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.
[1] Cfr. ANCE “IVA e fideiussione negli appalti pubblici – L’ANCE ribadisce il proprio orientamento” – ID N. 36523 del 3 luglio 2019.
[2] Ai sensi dell’art.35, co.18, del D.Lgs. 50/2016 – cd. Codice degli appalti.
[3] Infatti, in caso di ritardata esecuzione della prestazione, l’anticipazione del prezzo versata dalla Stazione appaltante viene a questa restituita,, mediante escussione della fideiussione – cfr. il medesimo art.35, co.18, del Codice degli appalti.
[4] Ossia di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art.26 del D.P.R. 633/1972.
[5] Cfr. anche il D.M. 27 giugno 2007 ed il D.M. 13 luglio 2017 – ANCE “Split Payment – Modifiche alle P.A. coinvolte – D.M. 13 luglio 2017”- ID n.29377 del 19 luglio 2017.
[6] Ai sensi dell’art.21, co.2, del D.Lgs. 546/1992. In particolare, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare che l’IVA versata a fronte della fattura relativa all’anticipazione e richiesta a rimborso non è più dovuta (ad es. come pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa), e che la nota di variazione in diminuzione relativa alla fattura originaria non può più essere emessa dal cedente/fornitore.
[7] Sul punto, l’Agenzia delle Entrate descrive, altresì, le modalità di recupero della maggiore IVA versata dalla P.A. in split payment anche nell’ipotesi di prestazione ricevuta in ambito commerciale (registrazione della nota di variazione sia nel registro “IVA vendite”, sia nel registro “IVA acquisti”, al fine di eliminare la parte di imposta precedentemente computata a debito e rettificare l’imposta detraibile).
[8] Cfr. ANCE “Proroga dello split payment – La decisione del Consiglio dell’Unione Europea” – ID N. 41170 del 28 luglio 2020.
[9] Cfr.l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015.
[10] Cfr. art.1, co.4-bis e 4-ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 – cd. “Manovra correttiva 2017”).