MUD 2016: si avvicina la scadenza del 30 aprile 2016 e arrivano le istruzioni dell’ISPRA
Il 30 aprile prossimo scadrà il termine per l’invio alla Camera di Commercio del modello di dichiarazione ambientale (MUD) da parte dei produttori di rifiuti. Per il settore delle costruzioni, i soggetti obbligati sono quelli che hanno prodotto, nel corso dell’anno, rifiuti speciali pericolosi.
Per la dichiarazione 2016, si dovrà utilizzare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) predisposto per l’anno precedente, come previsto dal DPCM del 21 dicembre 2015 (cfr. news dell’11 gennaio 2016). Al riguardo l’ISPRA, unitamente ad altri enti, ha recentemente reso note, con la Nota 2 marzo 2016 le proprie istruzioni per la compilazione del MUD 2016.
Le istruzioni ISPRA sono conseguenti alla decisione della Commissione Europea 2014/955/UE che ha introdotto un nuovo elenco dei rifiuti e al regolamento n.1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 1 giugno 2015.
In particolare con riguardo al settore delle costruzioni, ISPRA ha precisato che:
· rientrano nell’esclusione dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività demolizione, costruzione e scavo, le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale;
· l’esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione classificati come non pericolosi).
Quest’ultima indicazione è piuttosto discutibile e contraria all’interpretazione consolidata nella parte in cui l’esclusione dall’obbligo di compilare il MUD per le imprese di costruzione produttrici iniziali di rifiuti speciali non pericolosi vale per i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17, mentre non menziona espressamente gli altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi che pure possono derivare dall’attività di costruzione e che vengono smaltiti utilizzando codici CER diversi dal 17 (ad esempio gli imballaggi – codice 15) e l’art. 190 comma 1.
Infatti l’art. 184, comma 3 lett. b) e l’art. 190 comma 1 del Dlgs 152/06 indicano, ai fini della tenuta del registro di carico e scarico, non la singola tipologia di rifiuto, quanto l’attività svolta dal produttore nel suo complesso. Ciò presuppone che l’esclusione si applichi non solo alla produzione di rifiuti propriamente edili (CER 17), ma anche a quella di altre tipologie di rifiuti che possono qualificarsi come funzionali all’attività principale svolta.
Tale interpretazione è stata condivisa anche dal SISTRI al fine di individuare l’eventuale obbligo di iscrizione.
L’indicazione dell’ISPRA risulta essere, come già detto contraria alla interpretazione corrente, ma oltretutto impossibile da ottemperare visto che non essendoci il registro mancano le necessarie annotazioni indispensabili per la successiva compilazione del MUD.
In considerazione della Nota ISPRA, che può ovviamente creare incertezza, ANCE sta intervenendo nelle sedi competenti per un chiarimento finalizzato alla espressa conferma del regime sino ad ora adottato che esclude le imprese di costruzione dall’obbligo di tenuta di registro di carico e scarico per i rifiuti speciali non pericolosi e dalla compilazione del MUD indipendentemente dal numero dei dipendenti.
In allegato: le “Istruzioni aggiuntive alla compilazione del MUD 2016” dell’ISPRA