Modifiche al fondo “Salva Opere”: convertito in legge il decreto 101/2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 257 del 2 novembre 2019, la legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”  – cd Decreto “ Lavoro e crisi Aziendale”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia a decorrere dal 3 novembre 2019.

Per quanto di interesse, il provvedimento, all’art. 15, è intervenuto a modificare l’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd DL “Crescita”) – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – che ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo “Salva-Opere”, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (cfr News ANCE ID 36501 DEL 1°  LUGLIO 2019).

Al riguardo, si ricorda che le risorse del fondo sono state destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

Nello specifico, il provvedimento di conversione conferma tutte modifiche già apportate dal decreto 101/2019 al funzionamento del Fondo “Salva-Opere”, ossia:

  1. viene estesa ai sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari del contraente generale – e non più ai soli affidatari di lavori– la copertura del fondo;
  2. in linea con la modifica di cui al punto precedente, viene previsto che il MIT, una volta accertata la sussistenza delle condizioni del pagamento e provveduto all’erogazione delle risorse, è surrogato nei diritti di tutti i beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale;
  3. viene previsto che l’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non è ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo.
  4. viene confermato l’obbligo per il MIT, prima dell’erogazione delle risorse, di verificare la sussistenza la regolarità contributiva del richiedente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva; in mancanza, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.
  5. sempre prima dell’erogazione delle risorse, il Ministero dovrà effettuare la verifica di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (relativa alla sussistenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento) e, nell’ipotesi di inadempienze, provvederà direttamente al pagamento delle stesse.
  6. Infine, viene ribadita la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; sempre impregiudicata resta la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi.

Si ricorda che ai fini dell’operatività del fondo de quo, il decreto cd “Crescita”, e la relativa legge di conversione, hanno rimesso ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara

Tale decreto, tuttavia, non è stato ancora pubblicato, nonostante la norma ne prevedeva l’adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto “Crescita” , ossia entro la fine del mese di luglio scorso.

Dovrebbe essere però imminente la sua pubblicazione.

Il Consiglio di Stato, nell’ Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019, ha infatti adottato il parere n. 02687/2019, sullo schema di decreto ministeriale proposto dal MIT di concerto con il MEF, ultimo passaggio richiesto prima della pubblicazione di detto decreto in gazzetta.

La richiesta di parere è stata avanzata dal Ministero in pendenza dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge 101 sopracitato.

In allegato, il testo coordinato delle decreto con le modifiche apportate dalla legge di conversione in commento.

Testo coordinato Decreto Legge